Cassazione Civile, Ordinanza n. 17450/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
Due soggetti agivano in primo grado per ottenere il rilascio di una cantina da parte dell'occupante e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, assumendosi proprietari del bene. L'occupante resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà della cantina. Il Tribunale accoglieva la domanda dei proprietari, mentre la Corte d'appello riformava integralmente la decisione, accertando l'usucapione in favore dell'occupante. In cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., sostenendo che gli atti valorizzati dalla Corte d'appello non integrassero riconoscimento del diritto altrui e, dunque, non escludessero l'usucapione; 3) domanda di decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. sulle voci di danno e di spesa non riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo perché, anche a voler correggere la motivazione della sentenza impugnata, la censura non avrebbe comunque condotto a una decisione diversa, essendo comunque maturato il ventennio utile all'usucapione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e che la censura sull'usucapione non fosse idonea a determinare un esito diverso, poiché dalla data presa in considerazione era comunque decorso il termine ventennale utile per l'acquisto a titolo originario. È stata quindi confermata la sentenza d'appello che aveva accertato l'usucapione della cantina in favore dell'occupante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando, anche senza formalismi, l'atto consente di individuare con certezza i capi e le ragioni di censura rivolte contro la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso.
Richiamato insieme alle norme sul possesso per sostenere la censura sulla qualificazione della situazione possessoria.
Richiamato per contestare la configurabilità del possesso utile ad usucapione.
Richiamato in tema di atti che non valgono come possesso utile o che incidono sul suo esercizio.
Norma sull'usucapione ventennale applicata al caso della cantina.
Richiamato per affermare che il riconoscimento del diritto del proprietario interrompe il termine utile per l'usucapione solo se vi è volontà non equivoca di attribuire il diritto al titolare.
Il riconoscimento del diritto altrui produce interruzione della prescrizione/usucapione solo se emerge in modo non equivoco la volontà attributiva del possesso altrui.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offriva elementi per mutare orientamento.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Invocato per chiedere una decisione nel merito, ma la relativa censura è stata assorbita dall'inammissibilità del secondo motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è necessaria una forma sacramentale: è sufficiente che dall'atto emergano con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata e i temi devoluti al giudice di secondo grado.
- Il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine per usucapire, richiede una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare; non basta la sola consapevolezza dell'altruità del bene.
- La convocazione del titolare del bene per formalizzare un acquisto a titolo derivativo può costituire indice di riconoscimento del diritto altrui e risultare incompatibile con l'animus di possedere uti dominus, ma la sua rilevanza va valutata in concreto.
- Una censura in cassazione è inammissibile quando, anche se si prospetta un errore della motivazione di merito, essa non potrebbe comunque condurre a una decisione diversa, perché il risultato finale resta sorretto da una autonoma ragione decisiva non scalfita dal motivo.
- Il controllo di legittimità può arrestarsi con declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata sia conforme all'orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offra argomenti idonei a mutarlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →