Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07555/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dalla presenza di un discendente della grondaia/pluviale condominiale deviato, in occasione di lavori, in modo da passare sopra il balcone del ricorrente e lungo la colonna d'aria sovrastante. Il proprietario dell'appartamento sostiene che tale collocazione integri una servitù illegittima di condotta d'acqua piovana sulla sua proprietà esclusiva e chiede la rimozione del pluviale e il ripristino dell'assetto originario. In un precedente giudizio tra le parti, la domanda era stata respinta perché il giudice aveva qualificato la pretesa come azione di risarcimento del danno in forma specifica, ritenendo che il pluviale corresse sul muro perimetrale comune e non sulla proprietà esclusiva dell'attore, con conseguente prescrizione della pretesa. Nel presente giudizio i resistenti eccepiscono il giudicato esterno. Il ricorrente impugna la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c. per errata interpretazione del giudicato esterno, sostenendo che il precedente processo non riguardava una negatoria servitutis; 2) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c.; 3) ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto preclusa la nuova azione; 4) violazione degli artt. 949 e 2934 c.c. per l'inconciliabilità tra qualificazione dell'azione come negatoria servitutis e suo rigetto per prescrizione; 5) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda proposta nel presente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che nel precedente giudizio si era formato un giudicato esterno sul punto decisivo della vicenda: il pluviale non invadeva la proprietà esclusiva del ricorrente, ma insisteva su una parte comune dell'edificio, con uso ritenuto normale della facciata condominiale. Secondo la Corte, la domanda odierna e quella già decisa condividono gli stessi elementi costitutivi, cioè la dedotta invasione della proprietà individuale mediante la posa del pluviale e la richiesta di rimozione della condotta; il diverso inquadramento giuridico prospettato dal ricorrente non basta a rendere diverse le domande. La Corte ha inoltre confermato che il giudicato formatosi contro il condominio spiega effetti anche nei confronti dei singoli condòmini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    L'azione negatoria servitutis presuppone l'allegata invasione o compressione del diritto di proprietà da parte di un preteso diritto reale altrui; nel caso concreto, la pretesa era preclusa dal giudicato esterno sul fatto che il pluviale non gravava sulla proprietà esclusiva dell'attore.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno, come quello interno, ha autorità vincolante e preclude il riesame della medesima questione tra le stesse parti o soggetti equiparati, anche se il successivo giudizio sia qualificato diversamente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'interpretazione del giudicato, assimilato a elemento normativo, deve avvenire secondo criteri giuridici; la doglianza del ricorrente sulla lettura del precedente decisum è stata respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice respinge la domanda per effetto di una preclusione da giudicato esterno che assorbe il merito.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura di violazione del principio iura novit curia è stata ritenuta infondata perché il giudice ha correttamente applicato la preclusione derivante dal giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparsa nulla o meramente apparente, poiché la Corte d'appello ha spiegato il fondamento dell'efficacia preclusiva del giudicato.

  • art. 102 c.p.c.

    In tema di litisconsorzio necessario, l'eccezione di non integrità del contraddittorio deve essere specifica e supportata dall'indicazione e prova dei pretermessi e dei relativi presupposti.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare che, in presenza di ricorso prima facie infondato, il giudice può evitare attività processuali superflue per rispettare la ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, una volta acquisito agli atti, è rilevabile d'ufficio e ha la stessa forza preclusiva del giudicato interno.
  • Ai fini dell'identità della domanda rilevante per il giudicato, contano petitum e causa petendi in senso sostanziale; il solo mutamento della qualificazione giuridica della pretesa non rende diversa la domanda se resta immutato il fatto costitutivo.
  • La preclusione da giudicato opera anche quando il secondo giudizio abbia un diverso petitum immediato o una diversa prospettazione processuale, purché sia identico il punto fondamentale già deciso.
  • La sentenza che rigetta una domanda per prescrizione può comunque formare giudicato sulla titolarità del rapporto o su un accertamento logico-giuridico preliminare, se tale accertamento è premessa indispensabile della decisione.
  • Il giudicato formatosi in un processo contro il condominio si estende ai singoli condòmini, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta.
  • L'eccezione di difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario deve essere specifica e supportata dalla prova dei soggetti pretermessi e dei presupposti della loro partecipazione; il dubbio ricade su chi eccepisce.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.