Cassazione Penale, Sentenza n. 39537/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari con cinque motivi principali: I) nullita` del capo di imputazione per genericita` e indeterminatezza (non esaminato dalla corte territoriale); II) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insussistenza dei reati in assenza di sequestro di stupefacenti e per l'insufficienza delle intercettazioni, con particolare riferimento ad una contestata cessione di hashish per euro 13.000; III) nullita` della sentenza per genericita` del capo D); IV) mancata riqualificazione nella ipotesi di lieve entita` (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) perche` non accertate quantita` e qualita`; V) vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella applicazione dell'aumento ex art. 81 c.p. per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi I e III formulati genericamente e privi del principio di autosufficienza, quindi non capaci di dimostrare come l'asserita indeterminatezza avesse pregiudicato il diritto di difesa. Ha ritenuto le censure sul piano probatorio (motivo II) una sindacazione di merito non consentita in cassazione, confermando la valutazione del giudice di merito sulle intercettazioni. Ha rigettato la richiesta di riconoscimento della lieve entita` (motivo IV), ritenendo provata un'organizzazione delle cessioni, la presenza di piu` tipologie di stupefacenti e modalita` ripetitive e collaudate, elementi incompatibili con la lieve entita`. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sull'aumento per continuazione (motivo V). Conseguentemente e` confermata nella sostanza la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, e rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo D) in anni quattro, mesi due di reclusione e euro 20.000 di multa (fatti commessi da settembre a novembre 2011). Il ricorrente e` inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva assolto il ricorrente dal delitto di cui all'art. 74; la cassazione ne conferma l'effetto non avendo motivo di annullare la valutazione di merito
E` stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 80 dalla Corte d'appello e la cassazione non ha rilevato profili di illegittimita` su tale punto
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La norma sulla lieve entita` non e` stata riconosciuta perche` i giudici di merito hanno ritenuto provata un'organizzazione delle cessioni, la detenzione contemporanea di piu` sostanze e modalita` ripetitive, elementi che escludono la ridotta offensivita` richiesta dalla norma
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
La contestazione relativa ad un episodio di cessione di hashish e` stata utilizzata per valutare l'aumento per continuazione; la Corte ritiene adeguatamente motivata la scelta dell'episodio valutato
L'aumento per continuazione e` stato applicato sulla base di un episodio individuato e la relativa motivazione della Corte d'appello e` ritenuta non manifestamente illogica
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso; la cassazione ha ritenuto che i motivi non rispettassero il principio di autosufficienza richiesto per la impugnazione
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Richiamata per il principio che l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono fattispecie di merito non sindacabili in sede di legittimita` salvo manifesta illogicita` o irragionevolezza; la Corte ha ritenuto assente tale vizio
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata sul punto della possibile sanzione per ricorso inammissibile quando non sussista 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilita`; la Cassazione ha ritenuto ravvisabile la responsabilita` e irrogato la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La genericita` del capo di imputazione puo` comportare nullita` solo se il ricorrente dimostra concretamente come l'indeterminatezza abbia pregiudicato il diritto di difesa; contenute affermazioni generiche non sono sufficienti
- Le questioni relative alla valutazione delle intercettazioni e alla prova sono, di norma, questioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se la motivazione non e` manifestamente illogica o irragionevole
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entita` (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e` necessario dimostrare l'assenza di elementi sintomatici di attivita` organizzata: modalita` ripetitive, detenzione di piu` tipologie di stupefacenti, capacita` di rifornimento e inserimento in circuiti illeciti escluse
- L'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) richiede una motivazione chiara nella scelta dell'episodio preso a riferimento; una motivazione non manifestamente illogica e` spesso sufficiente a sorreggere la decisione
- In cassazione i motivi di ricorso devono rispettare il principio di autosufficienza: devono contenere argomentazioni e circostanze specifiche che rendano deducibile la violazione invocata, altrimenti il ricorso e` dichiarato inammissibile
- La condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile possono essere applicate quando non si riscontri 'assenza di colpa' nella presentazione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39518/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39519/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39522/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39525/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39529/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39530/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →