Cassazione Civile, Ordinanza n. 08734/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di un decreto di espulsione amministrativa ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace contro il provvedimento con cui era stata disposta l’espulsione per ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo sufficiente, per superare i vizi dedotti, un’ordinanza del Tribunale emessa in altro procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, affidandosi a un unico motivo. La Corte non entra nel merito del motivo, perché rileva d’ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: nel ricorso per cassazione le controparti sono state indicate nel Questore della Provincia di Torino e nel Ministero dell’Interno, mentre il provvedimento impugnato era stato emanato dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, cioè dall’autorità che aveva emesso il decreto di espulsione. La notifica effettuata anche a quest’ultima non sana l’errore, poiché ciò che rileva ai fini dell’ammissibilità è l’indicazione delle parti contenuta nel ricorso, non nella relata di notifica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché non proposto nei confronti dell’autorità che aveva emanato il decreto di espulsione. Precisa che l’erronea indicazione delle parti nel ricorso non può essere corretta dalla relata di notifica, in quanto atto autonomo e distinto. Non provvede sulle spese, poiché l’amministrazione intimata non ha svolto difese. Aggiunge inoltre che, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
richiamato come base del decreto di espulsione per ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
citato come provvedimento richiamato dal giudice di pace nel motivare il rigetto dell’opposizione
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
indicato quale norma che prevede l’esenzione del procedimento da ogni tassa o imposta
richiamato come disposizione sostituita dall’art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011 per l’esenzione fiscale del procedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la decisione resa sull’opposizione a un decreto di espulsione, il ricorso deve essere proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato; la mancata evocazione di tale autorità determina l’inammissibilità del ricorso.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, conta esclusivamente l’indicazione delle parti risultante dal ricorso stesso; un’eventuale corretta indicazione nella relata di notifica non sana l’errore contenuto nell’atto introduttivo.
- La relata di notifica è un atto autonomo e distinto dal ricorso e non può sostituire o correggere l’erronea identificazione del contraddittore effettuata nel ricorso.
- Nei procedimenti esenti da tasse o imposte, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’amministrazione intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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