Ordinanza n. 474/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento del 22.1.2026 Prot. f205 0051118/27-01-2026 - Progr. n. JPE 20050/2025 notificato a mezzo PEC il 27.1.2026 della Direzione specialistica attuazione PGT – SUE a firma del Direttore Arch. Enrico Rossi con il quale è stata respinta l’istanza di permesso di costruire a sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis, DPR 380/2001, trasmessa in data 25/07/2025, Prot. n. 400609/2025, Progr. n. JPE 20050/2025; 2) del preavviso di diniego ex art. 10 bis del 20.11.2025 (Prot 400 609/2025) a firma del Direttore Enrico Rossi; 3) del provvedimento, richiamato nel diniego e allo stato non conosciuto, denominato “aggiornamento istruttorio in data 29/12/2025”; - di ogni ulteriore atto comunque preordinato o connesso, nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 36 bis DPR 380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire a sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con preavviso di diniego e aggiornamento istruttorio richiamato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune di Milano relativo a un’istanza di permesso di costruire a sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, deducendo altresì l’illegittimità del preavviso di diniego e dell’aggiornamento istruttorio richiamato nel provvedimento, non conosciuto. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla medesima istanza e richiesta cautelare di sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che le questioni relative al fumus boni iuris, inclusa quella concernente la formazione del silenzio-assenso, richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che le complesse questioni sul fumus, compresa la possibile formazione del silenzio-assenso ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, necessitino di un esame approfondito riservato alla fase di merito. Nelle more, per preservare l’integrità della res litigiosa, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui assegnava un termine per presentare una nuova istanza di sanatoria subordinata alla rimozione di alcune opere e all’esecuzione di altre. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
permesso di costruire a sanatoria; silenzio assenso
La questione circa l’applicabilità della disciplina e l’eventuale formazione del silenzio-assenso è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito.
È indicato quale base normativa del preavviso di diniego impugnato; l’ordinanza cautelare non formula una valutazione definitiva sulla sua legittimità.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la sospensione è stata concessa limitatamente alla parte del provvedimento necessaria a preservare l’integrità della res litigiosa.
Massime di principio
- Quando le questioni relative al fumus boni iuris sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione definitiva alla fase di merito, adottando comunque una misura interinale limitata alla conservazione dell’utilità del ricorso.
- In presenza di un provvedimento edilizio che, oltre a negare una sanatoria, imponga la presentazione di una nuova istanza subordinata alla rimozione o realizzazione di opere, la sospensione cautelare può essere limitata a tale parte prescrittiva quando ciò sia necessario a preservare l’integrità della res litigiosa nelle more del giudizio.
- La questione della formazione del silenzio-assenso nell’ambito di un procedimento di sanatoria edilizia può richiedere un esame approfondito e non essere definita nella sola fase cautelare, ove la relativa valutazione non sia compatibile con la cognizione sommaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →