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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33230/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale per violazione dell'art. 78 cod. strada, contestando la circolazione di un veicolo al quale erano state apposte pellicole oscuranti sui vetri anteriori senza aggiornare la carta di circolazione. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello davanti al Tribunale, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 78 cod. strada e degli artt. 227 e 236 del regolamento di esecuzione. Sosteneva che l'apposizione delle pellicole non integrasse una modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali contemplate nella carta di circolazione, che non vi fosse una norma che imponesse la revisione ai fini dell'aggiornamento della carta, e che al più potesse trovare applicazione la diversa sanzione dell'art. 71 cod. strada per veicolo non conforme al regolamento di esecuzione. Il Comune ha resistito affermando che il motivo non investiva adeguatamente il capo della sentenza basato sul divieto derivante da direttive UE self-executing e comunque che la condotta integrasse la violazione dell'art. 78 cod. strada.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha precisato che l'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo e impone al proprietario di sottoporre il mezzo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, al fine di verificare che non sia ridotto il campo visivo del conducente e di procedere, se del caso, all'aggiornamento della carta di circolazione. La contestazione formulata nel verbale va letta in senso sintetico come sanzione della mancata sottoposizione a visita e prova, cioè della violazione dell'obbligo di cooperazione del privato con la pubblica amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 71 cod. strada

    non applicabile alla fattispecie come norma principale di sanzione, poiché la condotta è ricondotta all'art. 78 cod. strada

  • art. 78 cod. strada

    si applica alle modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo e alla mancata sottoposizione a visita e prova presso la Motorizzazione civile; la Corte valorizza il comma 3 per la sanzione della condotta

  • artt. 227 e 236 regolamento di esecuzione del codice della strada

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione della violazione; non idonei a scardinare la soluzione accolta

  • direttiva 92/22/CEE

    richiamata come fonte che vieta le pellicole oscuranti sui vetri anteriori, in quanto incidenti sulla visibilità del conducente

  • direttiva 71/127/CEE

    richiamata come fonte che vieta le pellicole oscuranti sui vetri anteriori, in quanto incidenti sulla visibilità del conducente

  • direttiva 77/649/CEE

    richiamata come fonte che vieta le pellicole oscuranti sui vetri anteriori, in quanto incidenti sulla visibilità del conducente

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori di un veicolo integra una modifica rilevante delle caratteristiche costruttive e funzionali quando incida, anche solo parzialmente, sul campo visivo del conducente.
  • In presenza di modifiche incidenti sulle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo, il proprietario ha l'obbligo di sottoporre il mezzo a visita e prova presso la Motorizzazione civile; la mancata attivazione di tale procedura è sanzionata ai sensi dell'art. 78 cod. strada.
  • La contestazione amministrativa può essere letta in senso sintetico o 'briologhico' come riferimento alla mancata ottemperanza all'obbligo di visita e prova, anche se formulata come circolazione con veicolo modificato senza aggiornamento della carta di circolazione.
  • Quando una norma speciale disciplina le modifiche costruttive e funzionali del veicolo, non è corretto ricondurre la condotta alla diversa disciplina generale sulla mera non conformità del veicolo al regolamento di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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