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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21690/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere sin dal 22 giugno 2023 in relazione a gravi reati di stupefacenti e a un'ipotesi di estorsione; dopo il rigetto, da parte del G.u.p. e poi del Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 c.p.p., della richiesta di sostituire la misura con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, proponeva ricorso per cassazione. Denunciava violazione degli artt. 274 e 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non valorizzare il tempo trascorso dal fatto, in particolare il c.d. tempo silente tra la cessazione delle condotte contestate e l'applicazione della misura; lamentava inoltre che fossero state indebitamente considerate ulteriori accuse analoghe e fatti antecedenti alla misura, nonché il diverso trattamento rispetto a coimputati e la durata della detenzione. Richiamava anche la specificità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, per sostenere che la presunzione cautelare relativa dovesse essere superata per effetto del decorso del tempo e dell'assenza di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, reiterativo di censure già esaminate e comunque manifestamente infondato. In particolare, ha affermato che, nella fase della revoca o sostituzione della misura, il tempo rilevante è solo quello trascorso dopo l'applicazione o l'esecuzione della misura, non il tempo precedente già valutato in sede genetica; nel caso concreto non erano stati allegati fatti sopravvenuti idonei a incidere sul giudizio di attualità delle esigenze cautelari. Ha quindi confermato la permanenza della custodia in carcere, anche alla luce della gravità dei reati, degli ulteriori carichi pendenti per fatti analoghi di narcotraffico, della condanna già intervenuta in primo grado e dei forti legami con l'organizzazione criminale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato quale rimedio di appello avverso l'ordinanza del giudice cautelare sul diniego di sostituzione della misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di esigenze cautelari, ritenuta non decisiva nel caso, poiché il controllo sulla sostituzione della misura nei reati soggetti alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. segue una disciplina speciale.

  • art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

    La Corte ribadisce la prevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi previsti, superabile solo con elementi sopravvenuti idonei; il mero decorso del tempo, da solo, non basta.

  • art. 299 c.p.p.

    In sede di revoca o sostituzione, assume rilievo solo il tempo trascorso dopo l'applicazione o l'esecuzione della misura, che può valere come fatto sopravvenuto se accompagnato da ulteriori elementi sintomatici dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il c.d. tempo silente deve essere valutato dal giudice che applica la misura cautelare, non necessariamente in sede di successiva revoca o sostituzione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Citato dal ricorrente per evidenziare la natura dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per sostenere che non sia fisiologicamente caratterizzata da stabilità temporale paragonabile alle associazioni di tipo mafioso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di comunicazione all'istituto penitenziario ove il ricorrente è detenuto.

Massime di principio

  • In sede di revoca o sostituzione della misura cautelare, il tempo che rileva è quello successivo all'applicazione o all'esecuzione della misura; il tempo precedente, già valutato nel provvedimento genetico, non può essere riesaminato come se fosse un autonomo fatto sopravvenuto.
  • Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo mediante elementi concreti, specifici e sopravvenuti, non con il solo decorso del tempo.
  • Il mero decorso del tempo è, di regola, neutro sul piano cautelare se non è accompagnato da ulteriori circostanze idonee a mostrare l'affievolimento o il venir meno delle esigenze cautelari.
  • La richiesta di sostituzione della custodia in carcere non può fondarsi su censure meramente reiterative o astratte, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e indicare elementi nuovi realmente idonei a incidere sulla prognosi di pericolosità.
  • In presenza di ulteriori carichi pendenti per reati analoghi, della gravità del fatto, di legami con contesti criminali e di una condanna già intervenuta in primo grado, la misura custodiale più afflittiva può essere mantenuta per perdurante pericolo di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

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