Parere n. 1222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Susanna Zanfrini contro il Comune di Milano per l’annullamento: - del provvedimento della Direzione Specialistica Attuazione Diretta P.G.T. e S.U.E., Unità Interventi Diretti Municipi 5 - 9, Ufficio Municipio 8 del Comune di Milano adottato in data 11 luglio 2023 (prot. 13/07/2023.0379313.U.), di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria (P.G. 300583/2020 – W.F. 12567/2020) presentata in data 12 agosto 2020 per opere di manutenzione straordinaria, ampliamento e recupero abitativo del sottotetto, relative all’abitazione di proprietà sita nel Comune di Milano in Via Berengario, n. 1, con contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 33 del DPR 380/2001, notificato al tecnico incaricato in data 13 luglio 2023; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di sanatoria prot. n. 222580.U.del 18 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere di manutenzione straordinaria, ampliamento e recupero abitativo del sottotetto, con contestuale ordinanza di ripristino.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano dell'11 luglio 2023, recante il diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria e la contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e gli atti presupposti e conseguenti. Sono stati dedotti sei motivi concernenti, tra l'altro, la violazione degli artt. 9-bis, 20, 33 e 36 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990, della normativa regionale lombarda in materia edilizia e urbanistica e dell'art. 47 c.c., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti e motivazione, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti. Nel corso del procedimento il Comune di Milano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti dell'opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'opposizione del Comune di Milano, depositata il 4 dicembre 2023, fosse rituale e tempestiva. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione, senza esaminare i sei motivi di impugnazione relativi alla legittimità del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di ripristino. La Sezione ha ribadito che l'opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
Il Comune di Milano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 in data 4 dicembre 2023. Poiché l'opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
Motivi relativi al diniego di sanatoria e all'ordinanza di ripristino
I sei motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, poiché l'opposizione ha determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice competente.
Norme richiamate
L'opposizione della parte resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; se rituale e tempestiva, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
È richiamato quale base normativa dell'ordinanza di ripristino impugnata, senza esame della sua concreta applicazione.
artt. 9-bis e 36 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ma non sono esaminati nel merito.
artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati nei motivi di ricorso con riguardo ai principi generali dell'azione amministrativa, all'obbligo di motivazione e alla comunicazione dei motivi ostativi; il loro esame è precluso dalla trasposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'opposizione rituale e tempestiva della parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina l'improcedibilità del ricorso per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate; la parte che non intenda avvalersene può chiedere la trattazione della controversia davanti al giudice precostituito per legge.
- In presenza di un'opposizione rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato non esamina nel merito i motivi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
Diniego di sanatoria edilizia e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Milano per l'annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere di manutenzione straordinaria, ampliamento e recupero abitativo del sottotetto, nonché della contestuale ordinanza di ripristino.
Premesse e atti impugnati
Il provvedimento comunale dell'11 luglio 2023 aveva respinto la richiesta di sanatoria presentata nel 2020 e aveva disposto il ripristino ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001. La ricorrente aveva inoltre impugnato la comunicazione dei motivi ostativi e ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva articolato sei motivi, denunciando la violazione degli artt. 9-bis, 20, 33 e 36 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990, di disposizioni della legislazione regionale lombarda e dell'art. 47 c.c. Erano stati inoltre dedotti difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti.
Opposizione del Comune e quadro processuale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune di Milano aveva notificato alle altre parti, il 4 dicembre 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato l'effettivo deposito dell'atto di opposizione e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha ricordato che l'opposizione è lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure riguardanti la sanatoria edilizia e l'ordinanza di ripristino. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, con conseguente prosecuzione della controversia nella sede giurisdizionale competente. La Sezione ha richiamato, a sostegno del principio, anche Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
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