Cassazione Civile, Ordinanza n. 22371/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Due lavoratori, già dipendenti ANAS e poi transitati nei ruoli del Ministero, avevano ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto a conservare, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'ANAS, da includere nell'assegno personale riassorbibile: premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio. Era invece stata rigettata la domanda relativa al valore della pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, L. n. 266/2005, in combinato disposto con l'art. 3, comma 57, L. n. 537/1993, nonché dell'art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, le voci in questione non avrebbero potuto concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale perché qualificate dalla disciplina collettiva come componente di retribuzione variabile. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la garanzia della conservazione dovesse operare per le voci che, pur ricomprese nel trattamento accessorio, presentassero in concreto i requisiti di fissità e continuità. In cassazione il Ministero ha inoltre contestato la rilevanza della qualificazione contrattuale e la computabilità delle singole indennità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011 in combinato disposto con l'art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005, affermando che la tutela della conservazione riguarda gli emolumenti che, per disciplina concreta, siano fissi e continuativi, anche se formalmente collocati nel trattamento accessorio o nella retribuzione variabile. Ha quindi condiviso il giudizio di merito secondo cui premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio erano corrisposti in misura fissa e continuativa e andavano inclusi nell'assegno personale riassorbibile; ha inoltre evidenziato che il Ministero non aveva specificamente censurato la disciplina di ciascuna voce retributiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
La garanzia di conservazione si estende alle voci economiche che, secondo la disciplina concreta, presentino caratteri di fissità e continuità, a prescindere dalla loro formale collocazione nel trattamento fondamentale o accessorio.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé निर्णinante ai fini dell'inclusione dell'emolumento nell'assegno personale; occorre verificare in concreto la natura della singola voce.
Viene richiamato per chiarire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
La Corte richiama espressamente precedenti conformi per relationem.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della conservazione di emolumenti in occasione del passaggio ad altra amministrazione, non basta la loro formale qualificazione contrattuale come voce accessoria o variabile: occorre verificare se essi siano, in concreto, fissi e continuativi.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non dipende in modo assoluto dai requisiti di fissità e continuità, perché tali requisiti possono ricorrere anche in voci accessorie collegate stabilmente alla posizione del dipendente o alle caratteristiche dell'amministrazione.
- Quando si invoca la tutela dell'irriducibilità della retribuzione o il divieto di reformatio in peius, il giudice deve accertare se la singola voce retributiva sia certa nell'an e nel quantum, oltre che nella sua effettiva stabilità.
- La mera classificazione operata dal contratto collettivo non è sufficiente a escludere la computabilità di una voce retributiva nell'assegno personale, se la disciplina concreta dell'emolumento ne dimostra la corresponsione fissa e continuativa.
- In cassazione, la censura di violazione della disciplina contrattuale è inammissibile se non investe specificamente la regolazione concreta delle singole voci retributive su cui il giudice di merito ha fondato la decisione.
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