Cassazione Civile, Sentenza n. 27423/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) art. 10 comma 2, tabella B, consistente nella quota capitaria di € 1,54 per assistito, sostenendo che l'ASP aveva inizialmente calcolato e impegnato le somme e poi le aveva revocate in applicazione di una nota regionale (prot. n. 24803/2014). Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'Appello aveva riformato ritenendo che la quota fosse risorsa da destinare alla contrattazione decentrata (AIR) e non un diritto immediato del singolo medico, richiamando anche note interpretative SISAC e dell'Assessorato regionale. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi (tra cui errori di procedimento, acquisizione d'ufficio di documenti, vizio di motivazione e violazione del diritto collettivo), e ha dedotto che l'ACN riconosce direttamente al medico il diritto alla quota capitaria che non può essere resa inefficace dall'AIR o da atti regionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo (violazione e falsa applicazione delle norme e degli accordi collettivi) ritenendo che l'ACN assegni direttamente al medico pediatra il diritto all'incremento capitario e che la contrattazione decentrata (AIR) non possa validamente disporre in senso contrario. Per le restanti questioni: ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quinto motivo e infondato il secondo. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Conseguenza pratica: riaffermato il prevalente valore dell'ACN sugli atti integrativi regionali in tema di aspetti economici e rimessa la decisione applicativa al giudice di merito.
Norme richiamate
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 9.3.2010
art. 10 comma 1-2 e tabella B; comma 9; art. 6
L'ACN prevede una quota capitaria di € 1,54 per assistito a favore del medico pediatra di libera scelta; la corresponsione e la decorrenza degli arretrati sono disciplinate dall'ACN. Le risorse destinate all'AIR non possono essere utilizzate in modo da sottrarre al medico il diritto individuale previsto dall'ACN, salvo le ipotesi e gli effetti specificamente previsti dall'art. 6 (es. riduzione del 10% in caso di mancata sottoscrizione nei termini).
Stabilisce il quadro normativo dei rapporti convenzionali con il SSN; i contratti individuali devono conformarsi agli accordi collettivi nazionali e integrativi.
Richiama la necessità che i contratti individuali si conformino ai contratti collettivi; usata per sottolineare la prevalenza degli ACN sugli atti integrativi che contrastino con essi.
art. 360 comma 1 nn.3-5; art. 437 comma 2; art. 434 comma 1; art. 366; art. 132; art. 380-bis
Norme procedurali richiamate per valutare ammissibilità e contenuto dei motivi di cassazione, limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito, potere del giudice d'appello di acquisire documenti d'ufficio nel rito del lavoro e onere di specificazione degli atti quando si denuncia un errore di procedimento.
Note SISAC e note dell'Assessorato regionale
note SISAC n. 1745/2012 e n. 762/2012; nota prot. n. 24803 del 20.3.2014
Queste note hanno valore interpretativo e informativo ma non sono vincolanti né possono prevalere sulla disciplina letterale dell'ACN; possono essere valutate come elementi probatori ma non possono eliminare il diritto riconosciuto dall'ACN.
Massime di principio
- Quando l'ACN riconosce un incremento economico individuale (es. quota capitaria) il diritto si considera diretto verso il singolo medico e la contrattazione decentrata (AIR) non può validamente disporre in senso contrario o annullare tale diritto, salvo deroghe espressamente previste dallo stesso ACN.
- Le note interpretative (SISAC) e gli atti amministrativi regionali non hanno efficacia vincolante rispetto al contenuto degli accordi collettivi nazionali e non possono essere usati per cancellare o ridurre un diritto spettante per disposizione nazionale.
- L'articolazione dell'ACN (in particolare art. 6 e art. 10) deve essere letta nella sua globalità: l'eventuale inoperosità dell'AIR non implica l'annullamento dell'aumento, ma opera la disciplina sostitutiva prevista dallo stesso ACN (es. riconoscimento con riduzione 10%).
- In materia processuale, in cassazione il ricorrente deve specificare e trascrivere gli atti e i fatti processuali rilevanti se denuncia errori di procedimento; la generica riproposizione delle difese di merito è inammissibile.
- Nel rito del lavoro il giudice d'appello ha il potere-dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d'ufficio documenti quando le risultanze richiedono approfondimenti per chiarire i diritti in contestazione; ciò non è in sé motivo di nullità se giustificato dalle risultanze processuali.
- La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare la valutazione di merito e la sufficienza della motivazione; può intervenire quando sussistono violazioni di legge o vizi motivazionali gravi e riconoscibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
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