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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11783/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di usucapione avente ad oggetto numerose particelle di terreno site in un comune calabrese. L’attore sosteneva di aver posseduto i fondi, anche tramite il nonno, per oltre vent’anni, svolgendo attività di coltivazione, impianto di oliveti e vigneti, pascolo e utilizzazione boschiva, senza contestazioni dei proprietari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provati i presupposti dell’usucapione: mancata precisa individuazione delle aree effettivamente possedute, assenza di prova di un possesso pubblico, esclusivo e continuo idoneo ad usucapire, prova della mera detenzione qualificata del dante causa, assenza di interversione del possesso. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 1141, 1158 e ss. c.c. e 2697 c.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova, nonché erronea valutazione dell’onere probatorio e dell’utilità della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da plurime rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il rigetto: insufficiente identificazione dei terreni rivendicati, mancata prova del possesso utile ad usucapire, prova della detenzione del dante causa e mancanza di interversione del possesso. Ha escluso sia la motivazione apparente sia la violazione di legge, osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che, una volta infondata una ratio decidendi autonoma, le altre censure restano inammissibili per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, distrazione in favore dei difensori antistatari e applicazione dell’art. 96 c.p.c. nonché dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del possesso e della sua presunzione; la Corte ha precisato che la dedotta errata ricostruzione dei fatti non integra violazione di legge.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per l’usucapione dei beni immobili; la Corte ha ribadito che spetta all’attore provare tutti i requisiti del possesso utile ad usucapire.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di usucapione grava sull’attore; la doglianza non poteva essere esaminata nei limiti del ricorso, anche per la preclusione connessa alla doppia conforme.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La motivazione non era apparente né carente al punto da violare il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa considerazione di specifici profili del gravame è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha escluso la denunciata violazione perché le critiche investivano la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge sussiste solo se il giudice erroneamente interpreta la norma astratta, non quando si contesta la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente non ricorre quando la sentenza rende percepibile l’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è risultato non scrutinabile, anche per la regola della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 4 c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Applicato quale ostacolo alla denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    È stata disposta la condanna al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve colpire utilmente tutte le rationes; la mancata censura fondata di anche una sola di esse rende inammissibili o comunque improduttive le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
  • In tema di usucapione, l’attore ha l’onere di provare in modo preciso e puntuale sia l’estensione e l’individuazione dei beni asseritamente posseduti, sia gli elementi del possesso utile, cioè pubblicità, continuità, esclusività e inequivocità del potere di fatto esercitato sul bene.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alle carenze dell’allegazione e della prova della parte, né per compiere una ricerca esplorativa diretta a identificare i beni e a colmare il difetto di prova dei presupposti dell’acquisto per usucapione.
  • La denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l’apparente richiamo a norme sostanziali o processuali, mira in realtà a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione compiuta.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e sull’omesso esame di fatti decisivi è fortemente limitato dalle preclusioni previste dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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