Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30358/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992 in ragione dei benefici fiscali connessi agli eventi sismici del 1990. L’Amministrazione finanziaria sosteneva di avere già adempiuto nei limiti di quanto previsto dallo ius superveniens, cioè con il pagamento della metà dell’importo riconosciuto, in applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019, nonché del provvedimento direttoriale attuativo. La sentenza della CTR, invece, aveva ritenuto non provata dall’Ufficio l’incapienza o lo sforamento delle somme stanziate, aveva limitato l’efficacia della riduzione del 50% ai soli rimborsi del triennio 2015-2017 e aveva escluso che la norma potesse operare in ottemperanza, richiamando anche profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme citate e degli artt. 69, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., sostenendo che i limiti di spesa e la riduzione percentuale si applicano anche ai giudizi pendenti e alla fase di ottemperanza, trattandosi di regole attuative del rimborso e non di limiti sostanziali al diritto già accertato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo. Ha ritenuto che il giudice dell’ottemperanza abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e abbia sbagliato nel considerare la disciplina limitata al triennio 2015-2017, mentre essa, anche dopo le modifiche del 2019, regola le modalità di effettiva attuazione del rimborso nella fase esecutiva/ottemperanza. La Corte ha ribadito che la normativa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato in giudicato, ma solo sulle modalità procedimentali di erogazione; in caso di incapienza, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, adottare determinazioni specifiche, anche mediante commissario ad acta, per dare piena esecuzione al giudicato secondo le procedure di contabilità pubblica. Restano assorbite le ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute"; "a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    La disposizione disciplina le modalità attuative e contabili del rimborso, non estingue né riduce sostanzialmente il credito già accertato in giudicato.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    Lo ius superveniens va applicato nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incide sul diritto sostanziale al rimborso, che resta integro.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8

    Ha aggiornato lo stanziamento delle risorse utilizzabili, senza introdurre una ripartizione annuale e senza mutare la natura procedimentale della disciplina.

  • art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell’ottemperanza e dei rimedi esecutivi nel processo tributario.

  • art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento; vi rientra anche il difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la violazione: la disciplina non crea una irragionevole discriminazione sostanziale tra contribuenti aventi lo stesso diritto, poiché incide solo sulle modalità di pagamento.

  • art. 24 Cost.

    Esclusa la violazione: il diritto di azione non è compresso perché il credito sostanziale al rimborso non viene falcidiato.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    La soluzione è ritenuta compatibile con il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del patrimonio del singolo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alla trattazione camerale e alla rimessione della causa alla pubblica udienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il ricorso per cassazione può denunciare non solo violazioni delle regole proprie del procedimento, ma anche il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di interpretare e integrare il giudicato da eseguire.
  • Le sopravvenienze legislative che disciplinano i limiti di spesa e le modalità di rimborso incidono sulla fase attuativa ed esecutiva del credito, non sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Quando la normativa prevede rimborsi parametrati alla disponibilità di fondi pubblici, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse e, se necessario, predisporre gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento, anche mediante commissario ad acta.
  • La disciplina che riduce o differisce l’erogazione in ragione della limitatezza delle risorse non comporta, di per sé, una falcidia del credito patrimoniale riconosciuto al contribuente, ma solo una regolazione delle modalità e dei tempi di pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza, specie nel processo tributario, ha un potere ricostruttivo e integrativo del comando giudiziale più ampio dell’esecuzione civile, ma resta vincolato al contenuto del giudicato e non può attribuire diritti nuovi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.