Ordinanza n. 15570/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, - del provvedimento prot. n. 793446/RU del 9 dicembre 2025, notificato in pari data, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha disposto la decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R in proroga, in titolarità di Oxford S.r.l.; - della nota prot. 564410 del 2 settembre 2025, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. della Legge 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione in parola; - della nota prot. 582101 dell’11 settembre 2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha comunicato l’incameramento parziale del deposito cauzionale; - della nota prot. n. 669406 del 27 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha formalmente contestato la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024; - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 699258 del 10 novembre 2025; - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 722899 del 19 novembre 2025; - del verbale di sopralluogo effettuato in data 15 ottobre 2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo, connessi atti del procedimento e incameramento parziale del deposito cauzionale
Esito
La controversia
La concessionaria ha impugnato il provvedimento del 9 dicembre 2025 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato la decadenza dalla concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R in proroga, nonché gli atti del procedimento, tra cui la comunicazione di avvio, la contestazione della mancata trasmissione del bilancio d’esercizio 2024 e la comunicazione di incameramento parziale del deposito cauzionale. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la decadenza concessoria. Preso atto dell’apertura della liquidazione giudiziale della società, ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 e gli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il giudizio può essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente comporta l’interruzione del processo secondo il combinato disposto delle norme richiamate.
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
La disposizione è applicata per dare atto dell’interruzione del giudizio conseguente all’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 143, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell’articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. c.p.c.;
Le disposizioni processualcivilistiche concorrono, insieme alle norme speciali e processuali amministrative richiamate, a fondare l’interruzione del processo.
Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione;
Il giudizio interrotto può essere proseguito o riassunto nei termini previsti; il termine decorre dalla comunicazione di segreteria della pronuncia di interruzione.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio amministrativo interviene l’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente, il processo è interrotto secondo il combinato disposto dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Il giudizio amministrativo interrotto può essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1319/2026 - Brescia, Sezione 2
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1894/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1075/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 1081/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Milano, Sezione 3
- Ordinanza · 5 ott 2026Ordinanza n. 4446/2026 - Milano, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →