Ordinanza n. 1319/2026 - Brescia, Sezione 2
A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive notificato in data -OMISSIS- 2025, ad oggetto: “Ordine di demolizione e rimessa in pristino delle opere difformi in -OMISSIS- (Rif. VIG 43/2024)”. Nonché di ogni altro atto o provvedimento ad esso preparatorio, connesso o comunque pregresso. B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 luglio 2025: per l’annullamento - del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata e Pianificazione attuativa conforme al PGT notificato in data -OMISSIS- ad oggetto: “Diniego permesso di costruire protocollo n° -OMISSIS- istanza n. -OMISSIS- inerente i lavori di sanatoria cambio di destinazione d'uso da autorimessa ad abitazione ai sensi del art. 36-bis D.P.R. 380/01 in -OMISSIS-”; Nonché - di ogni altro atto o provvedimento ad esso preparatorio, connesso o comunque pregresso, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n.-OMISSIS- con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie, seguito dal diniego del permesso di costruire in sanatoria per il cambio d’uso da autorimessa ad abitazione
Esito
La controversia
I proprietari hanno impugnato l’ordine di demolizione e rimessione in pristino relativo a opere eseguite in assenza o in difformità dai titoli edilizi e, con motivi aggiunti, il diniego della sanatoria richiesta il 12 marzo 2025 ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Le contestazioni riguardavano la trasformazione del secondo piano interrato, assentito come autorimessa pertinenziale, in locali abitativi; ulteriori difformità concernenti opere esterne, aperture e serramenti, pavimentazione e opere previste nei titoli edilizi. I ricorrenti hanno dedotto: l’illegittimità dell’ordine di demolizione perché adottato prima della conclusione dell’istruttoria sulla sanatoria; l’omessa richiesta del parere vincolante dell’autorità paesaggistica e la prevalenza dell’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001 sull’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004; l’inesistenza, nel caso concreto, di un vincolo di destinazione a parcheggio; l’incertezza nella descrizione dello stato dei luoghi e l’insufficiente individuazione degli abusi; l’omessa indicazione, prima dell’ordine, della sanabilità delle opere o della loro conformità ai sensi degli artt. 36 o 36-bis d.P.R. 380/2001. Nei motivi aggiunti sono state riproposte tali censure contro il diniego e contestata anche la difformità tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale. Il Comune ha sostenuto che i parcheggi erano stati realizzati in deroga alla disciplina urbanistica ai sensi dell’art. 9 l. 122/1989, con conseguente vincolo pertinenziale esclusivo e immodificabile, e che il cambio d’uso non fosse sanabile. La controversia richiede di verificare, in particolare, se le autorimesse siano state assentite in deroga allo strumento urbanistico.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Ha disposto un nuovo incombente istruttorio perché il PRG del 2000, le relative NTA e i titoli edilizi originari (DIA del 2004 e variante del 2008) sono necessari per stabilire in base a quali disposizioni e presupposti siano stati realizzati i parcheggi interrati e, in particolare, se l’intervento abbia beneficiato della deroga urbanistica ai sensi dell’art. 9 l. 122/1989. Ha rilevato che tali documenti non erano stati prodotti né dai ricorrenti né dal Comune, pur essendo centrali per valutare la dedotta immodificabilità della destinazione pertinenziale e la sanabilità del cambio d’uso. Entrambe le parti devono depositare la documentazione entro il 18 febbraio 2027. La causa è rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2027. Restano impregiudicate le ulteriori valutazioni sugli abusi contestati nel loro complesso; non è stata pronunciata una decisione definitiva sulle censure. La precedente tutela cautelare era stata accordata sulla base del solo periculum in mora.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Risulta, pertanto, disporre un nuovo adempimento istruttorio a carico di entrambe le parti
Il Tribunale dispone l’acquisizione documentale come incombente istruttorio, ordinando a entrambe le parti di produrre gli atti indicati.
art. 9 l. 122/1989
Dalla combinata lettura delle sopra richiamate disposizioni si dedurrebbe chiaramente che la realizzazione di un nuovo volume nell’area in questione non sarebbe stato possibile se non in deroga allo strumento urbanistico, con la costituzione di un vincolo pertinenziale ai sensi dell’art.9 L. 122 del 1989.
La questione della deroga urbanistica e del conseguente vincolo pertinenziale dipende dalla disciplina urbanistica applicabile e dai titoli che hanno assentito le autorimesse; il TAR non ne definisce la sussistenza, perché i documenti necessari non sono stati prodotti.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso edilizio dipende dalla verifica che opere siano state assentite in deroga alla disciplina urbanistica e dal contenuto dei titoli edilizi originari, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire tali documenti prima di pronunciarsi sulle conseguenze del mutamento di destinazione d’uso e sulla sanabilità dell’intervento.
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