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Ordinanza

Ordinanza n. 4446/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento con il quale la III Sottocommissione della Commissione per gli esami di Avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato la ricorrente “non ammessa” a sostenere le prove orali, successivamente fatto proprio dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-, con atto di data e tenore sconosciuti, e comunicato alla ricorrente il 9.4.2025 mediante invio al proprio account on-line; - del verbale di correzione redatto il 12 marzo 2025 dalla III Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, reso noto all’attuale ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla Corte di appello di -OMISSIS- - Ufficio esami Avvocati, oltre che della votazione negativa (14) contenuta nel suddetto verbale di correzione relativa all’elaborato redatto dalla ricorrente il 10 dicembre 2024 (catalogato in busta n. 1159); - di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, con il quale si inibisce alla ricorrente la possibilità di accedere alle prove orali dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di Avvocato; e per il conseguente accertamento - del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del prosieguo dell’iter dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense con ogni statuizione consequenziale in ordine all’ammissione alle prove orali; con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei predetti atti di annullamento da parte della pubblica Amministrazione;

Giustizia amministrativa202501491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di non idoneità alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2024, con contestuale impugnazione del verbale di correzione del 12 marzo 2025 e della votazione negativa di 14

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2024, il verbale di correzione del 12 marzo 2025 relativo all'elaborato del 10 dicembre 2024 e il voto negativo di 14, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere ammessa alle prove orali. Aveva dedotto, tra l'altro, vizi relativi al difetto di motivazione. Il TAR ha rilevato che la controversia presenta una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in un distinto giudizio: la legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., delle disposizioni che hanno differito anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012. Dopo aver prospettato alle parti la sospensione impropria e averle ammesse al contraddittorio sul punto, la ricorrente ha dichiarato di aderirvi.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione impropria del giudizio, senza decidere le questioni di rito, il merito o le spese, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata in altro giudizio, rilevante anche per i vizi di difetto di motivazione dedotti nel presente ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, individuato nella decisione della Corte costituzionale dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La decisione sulle altre questioni e sulle spese è impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    Il TAR applica l'art. 295 c.p.c., insieme all'art. 79, comma 1, c.p.a., quale fondamento della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione costituzionale su una questione rilevante anche nella controversia sospesa.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    La norma è applicata quale riferimento processuale per sospendere il giudizio amministrativo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione comune e rilevante.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per gli aspetti non regolati dal c.p.a.; poiché la prosecuzione del giudizio sospeso è disciplinata dall'art. 80 c.p.a., non si applica la disciplina civilistica della riassunzione.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.

    La prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso richiede un'istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che rimuove la causa di sospensione; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la decisione della Corte costituzionale su una questione sollevata in un diverso giudizio è rilevante anche per la controversia pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del secondo giudizio, previo contraddittorio delle parti.
  • In caso di sospensione del giudizio amministrativo, la prosecuzione è regolata dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; il rinvio dell'art. 39 c.p.a. al codice di procedura civile non opera su aspetti già disciplinati dal codice del processo amministrativo.
  • La parte interessata deve chiedere la fissazione dell'udienza di prosecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione; quando questa consiste nell'attesa di una pronuncia costituzionale, il termine decorre dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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