Ordinanza n. 1894/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due intimazioni di pagamento emesse da A.D.E.R., sede di Verona, e notificate il 19 maggio 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di due intimazioni di pagamento. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il TAR rileva che la decisione di merito dipende dall’esito dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 1470/2024.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo fino alla decisione dell’appello R.G. n. 1470/2024 del Consiglio di Stato, ritenendo che da tale decisione dipenda anche la definizione della controversia. Ai sensi dell’art. 80 c.p.a., le parti costituite devono presentare istanza di fissazione d’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che farà venir meno la causa della sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata decisa la domanda di annullamento.
Norme richiamate
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., alla sospensione del processo, in quanto dalla decisione del Consiglio di Stato sull’appello richiamato dipende anche la decisione della presente controversia;
La decisione della controversia amministrativa può essere sospesa quando la sua definizione dipende dall’esito di un altro giudizio, secondo il rinvio all’art. 295 c.p.c.
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., alla sospensione del processo, in quanto dalla decisione del Consiglio di Stato sull’appello richiamato dipende anche la decisione della presente controversia;
La sospensione necessaria è giustificata dal rapporto di dipendenza tra la decisione del giudizio pendente in appello e quella della controversia sospesa.
Precisato che, ai fini della prosecuzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm., le parti costituite hanno l’onere di presentare istanza di fissazione d’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che avrà fatto venir meno la causa della sospensione, con l’avvertimento in mancanza il ricorso sarà dichiarato estinto;
Venuta meno la causa della sospensione, la prosecuzione del giudizio richiede un’istanza di fissazione d’udienza da presentare entro novanta giorni dalla relativa comunicazione; in difetto, il ricorso è dichiarato estinto.
Massime di principio
- Il processo amministrativo può essere sospeso quando la decisione della controversia dipende dall’esito di un altro giudizio pendente, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti costituite devono chiedere la fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che ne ha determinato la cessazione; in mancanza, il ricorso è dichiarato estinto.
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