Ordinanza n. 1081/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento dell'obbligo a provvedere, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dall'Amministrazione, sull'istanza presentata dagli odierni ricorrenti, in data -OMISSIS-, volta ad ottenere la restituzione del suolo di loro proprietà -OMISSIS-, già oggetto di procedura espropriativa, poi dichiarata illegittima e annullata dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell’adozione del provvedimento definitivo di acquisizione sanante e trasferimento della proprietà, nonostante la precedente sentenza che aveva accertato l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
La controversia
I proprietari avevano chiesto l’accertamento dell’obbligo della Provincia di provvedere sull’istanza di restituzione del suolo, già interessato da una procedura espropriativa dichiarata illegittima e annullata da una precedente sentenza del TAR Puglia. In un precedente giudizio sul silenzio, la Sezione aveva accertato l’illegittimità dell’omissione e imposto alla Provincia di adottare entro un termine perentorio il provvedimento previsto dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nominando il Prefetto commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Persistendo l’inerzia, il TAR aveva sostituito il commissario, nominando il dirigente dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con facoltà di delega a un funzionario tecnico per le stime. Il funzionario delegato ha depositato una relazione tecnica descrittiva e estimativa, ma non ha adottato il provvedimento di acquisizione. I ricorrenti hanno quindi chiesto i provvedimenti più idonei a concludere sollecitamente il procedimento; la Provincia ha contestato la quantificazione delle somme indicate nella relazione.
La decisione
Il TAR ha chiarito che il dirigente dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio era stato nominato commissario ad acta con il compito di adottare il provvedimento definitivo di acquisizione sanante, non come mero verificatore o incaricato della stima. Ha quindi disposto che il dirigente, dopo aver esaminato le operazioni del funzionario delegato e le memorie delle parti nella misura in cui siano pertinenti e utili, adotti il provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, previa valutazione estimativa dell’indennizzo e con i conseguenti oneri accessori necessari al trasferimento della proprietà. Il termine assegnato è di 45 giorni dalla comunicazione d’ufficio dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Non è definita la controversia sulla quantificazione delle somme: le contestazioni della Provincia devono essere considerate dal commissario se pertinenti e utili.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
la Sezione, con sentenza del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del c.p.a., ha accertato l’illegittimità dell’omissione della Provincia di Barletta-Andria-Trani costituita e ha dichiarato l’obbligo della detta Provincia, entro termine perentorio, di adottare il provvedimento, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La precedente sentenza sul silenzio ha accertato l’illegittimità dell’omissione e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il Collegio ribadisce che, con la citata ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione ha inteso nominare il direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani quale commissario ad acta (e non già quale mero funzionario verificatore) affinché adottasse il provvedimento definitivo di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, previa valutazione estimativa dell’indennizzo dovuto.
Il commissario ad acta deve concludere il procedimento adottando il provvedimento definitivo di acquisizione sanante, previa valutazione dell’indennizzo; l’attività di stima o verificazione, da sola, non esaurisce l’incarico.
Massime di principio
- Quando il giudice nomina un commissario ad acta per dare esecuzione all’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l’incarico comprende l’adozione del provvedimento definitivo di acquisizione sanante e non si esaurisce nella verifica dei fatti o nella stima degli immobili.
- La relazione tecnica predisposta da un funzionario delegato può costituire attività istruttoria e estimativa, ma il commissario ad acta conserva il compito di esaminare gli elementi pertinenti e adottare la determinazione conclusiva, comprensiva della valutazione dell’indennizzo e degli oneri accessori conseguenti al trasferimento della proprietà.
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