Ordinanza n. 4445/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - reso dalla I Commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di -OMISSIS- con verbale redatto in data 7 febbraio 2025, n° -OMISSIS-; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato - sessione 2024 - presso le Corti di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte - numericamente ed organicamente - nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente. e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ottenere la ricorrezione dell'elaborato dinanzi ad una diversa Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte d'appello di -OMISSIS- e/o altra Corte d'appello individuata, nel rispetto delle garanzie di anonimato nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell'elaborato dell'odierna ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo con riferimento ad una normativa nazionale che consente, per l'accesso a professioni regolamentate, l'adozione di provvedimenti di esclusione non accompagnati da una motivazione sufficiente a far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, e che non consentono né al candidato di comprendere le ragioni del diniego, né al giudice naturale di esercitare un adeguato ed effettivo sindacato successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione della candidata alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024, disposta dalla commissione esaminatrice con verbale del 7 febbraio 2025; impugnati anche i criteri di valutazione e gli atti relativi alla composizione delle sottocommissioni e all'assegnazione degli elaborati
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2024, chiedendo la ricorrezione dell'elaborato da parte di una diversa sottocommissione e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Ha contestato, tra l'altro, il difetto di motivazione della valutazione, l'illegittima composizione numerica e organica delle sottocommissioni e l'assegnazione degli elaborati secondo il criterio della progressione numerica anziché mediante congruo rimescolamento. Ha inoltre chiesto la rimessione di questioni di costituzionalità e di diritto dell'Unione europea. L'ordinanza non decide tali censure: dispone la sospensione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata in un diverso giudizio, riguardante la disciplina transitoria applicabile all'esame 2024.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio, impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese. Ha ritenuto che la decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 nel giudizio R.G. 1509/2025 sia rilevante anche per questa controversia, in particolare rispetto alle censure di difetto di motivazione. La ricorrente, dopo aver ricevuto termine per interloquire sulla sospensione e sull'eventuale intervento nel giudizio costituzionale, ha dichiarato di non voler intervenire e di non opporsi alla sospensione. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., l'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione, individuato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.
La sospensione impropria del giudizio è disposta, in attesa della decisione costituzionale su una questione rilevante anche per la controversia, facendo applicazione dell'art. 295 c.p.c. in combinato con l'art. 79, comma 1, c.p.a.
art. 79, comma 1, c.p.a.
deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.
La disposizione è applicata quale base processuale, insieme all'art. 295 c.p.c., per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su questione rilevante.
art. 39 c.p.a.
in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.
Il rinvio al codice di procedura civile opera solo per gli aspetti non disciplinati dal c.p.a.; pertanto, la riassunzione dopo la sospensione è regolata dalla norma espressa del codice del processo amministrativo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un'istanza di fissazione dell'udienza presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che rimuove la causa di sospensione; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.
Massime di principio
- È possibile sospendere in via impropria un giudizio amministrativo quando la decisione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso giudizio è rilevante anche per la controversia da sospendere.
- La disciplina della prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso è quella dell'art. 80 c.p.a.; il rinvio dell'art. 39 c.p.a. al codice di procedura civile riguarda soltanto le materie non disciplinate dal codice del processo amministrativo.
- Dopo il venir meno della causa di sospensione, la parte interessata deve presentare l'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.
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