Cassazione Civile, Ordinanza n. 18425/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla comproprietà, in parti uguali e per un prezzo di acquisto di euro 50.000, di un cavallo di razza sella francese. Secondo l'attore originario, le parti avrebbero concordato di tenere l'animale nelle rispettive scuderie e di montarlo a rotazione per un anno; il convenuto, dopo il primo anno di utilizzo esclusivo, si sarebbe rifiutato di consegnarlo, impedendo il libero godimento del bene. In primo grado il tribunale ha ritenuto provata solo la comproprietà, non anche l'accordo sull'uso, e ha comunque applicato l'art. 1102 c.c., ravvisando l'illegittimità dell'uso esclusivo del bene da parte del convenuto e liquidando equitativamente il danno. In appello, il soccombente principale ha contestato la misura del quantum e la compensazione delle spese; il convenuto ha proposto appello incidentale sulla domanda riconvenzionale relativa alle spese di mantenimento dell'animale. La corte d'appello ha ritenuto inammissibile la censura che pretendeva di ottenere in appello una maggior somma sulla base dell'art. 2041 c.c., reputando coperto da giudicato il capo di sentenza che aveva accolto la domanda ex art. 1102 c.c.; ha inoltre rigettato la doglianza sulle spese e dichiarato inammissibile la censura sul danno differenziale per difetto di interesse. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto inammissibile la domanda di maggiore liquidazione e per omessa pronuncia sul quantum; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso la prova del valore finale del cavallo e quindi del danno differenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa inammissibilità dell'appello, chiarendo che la corte territoriale aveva fondato la decisione sul giudicato formatosi sul capo accolto ex art. 1102 c.c. e sull'inammissibilità di una diversa domanda ex art. 2041 c.c., non su una rinuncia alla domanda originaria. Ha poi reputato corretta la compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca, richiamando il criterio discrezionale ma non arbitrario di cui all'art. 92 c.p.c. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la doglianza si risolveva in una contestazione della valutazione del materiale probatorio, non nei rigorosi casi in cui è configurabile la violazione delle citate norme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel rapporto di comunione, il partecipante non può alterare il pari uso del bene comune né impedire agli altri comproprietari il libero e pacifico godimento; l'uso esclusivo protratto integra violazione della norma.
La domanda di arricchimento senza causa non può essere introdotta in appello per sostituire una diversa causa petendi rispetto a quella già accolta in primo grado.
Le domande e le eccezioni non riproposte nei termini di legge sono soggette a decadenza; nel caso concreto la censura non colpiva la reale ratio della decisione impugnata.
L'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone una nuova pronuncia sul quantum quando la questione sia preclusa dalla pronuncia in rito o dal giudicato sul capo già deciso.
Le spese seguono la soccombenza, salva diversa regolazione nei limiti previsti dalla legge.
"se vi è soccombenza reciproca ...il giudice può compensare le spese tra le parti"
In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese con valutazione discrezionale fondata sul principio di causalità e non arbitraria.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui questo sia imposto; non basta lamentare un cattivo esercizio della valutazione probatoria.
È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di comunione, l'uso esclusivo del bene comune da parte di un partecipante, con impedimento del godimento altrui, è contrario all'art. 1102 c.c. e può fondare una domanda di ristoro del pregiudizio.
- Se il giudice di primo grado ha accolto una domanda su una certa causa petendi e il relativo capo non è stato specificamente censurato, quel capo può formare giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in appello mediante una diversa qualificazione della pretesa.
- La domanda di arricchimento senza causa non è utilizzabile per sovvertire in appello il titolo giuridico già coperto da giudicato o per introdurre una causa petendi nuova rispetto a quella decisa in primo grado.
- In caso di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione e ancorata al principio di causalità.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il mero dissenso sulla valutazione delle prove: occorre denunciare l'uso di prove inesistenti o la falsa applicazione delle regole legali di valutazione della prova.
- Quando il giudice definisce la questione in rito o rileva una preclusione processuale, non è tenuto a pronunciarsi nel merito sul quantum richiesto dalla parte se tale statuizione è logicamente assorbita o preclusa.
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