Cassazione Civile, Ordinanza n. 23534/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata dalla società per somme versate a titolo di tributo speciale ex art. 3, comma 24 e seguenti, della L. n. 549/1995, in relazione al conferimento in discarica, nel primo trimestre 2005, di rifiuti solidi urbani consistenti in frazione organica stabilizzata (F.O.S.) e sovvalli provenienti da impianti di combustibile da rifiuti. Dopo il rigetto dell’istanza per silenzio-rifiuto e i successivi gradi di merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 10279/2019, aveva rigettato il ricorso della società. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non provata l’esistenza di un giudicato esterno favorevole, perché nel precedente giudizio sarebbe stata prodotta la sentenza n. 216/2006 della CTP di Napoli, la quale richiamava il contenuto essenziale della sentenza n. 278/2006, nella quale si affermava che nel caso concreto vi era utilizzazione di F.O.S. e sovvalli in un processo di riqualificazione ambientale. La Regione ha resistito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore di fatto non fosse configurabile come errore revocatorio perché la censura colpiva solo un segmento argomentativo non decisivo della precedente ordinanza. La decisione originaria aveva infatti già escluso l’efficacia del preteso giudicato esterno sul piano giuridico, rilevando che la sentenza invocata riguardava un diverso periodo d’imposta e fatti non aventi carattere tendenzialmente permanente. Il richiamo alla mancata produzione integrale della sentenza richiamata era quindi solo un argomento ulteriore, non essenziale. Conseguentemente il vizio dedotto difettava del requisito della decisività. La società è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma che consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, e non in un errore di valutazione o di giudizio
art. 3, comma 24 e ss., L. 28 dicembre 1995, n. 549
base normativa del tributo speciale oggetto della domanda di rimborso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediata e obiettivamente rilevabile dagli atti, non un errore di interpretazione, di valutazione delle prove o di ricostruzione giuridica della controversia.
- Perché possa fondare revocazione, l’errore deve essere decisivo: la decisione impugnata deve essere dipesa da quel solo errore, nel senso che, senza di esso, il decisum sarebbe stato diverso e favorevole al ricorrente.
- Non ricorre errore revocatorio quando la censura investe solo un argomento accessorio della motivazione, se la decisione è già sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
- In tema di giudicato esterno nel contenzioso tributario, l’efficacia preclusiva può operare solo se il punto comune attiene a elementi della fattispecie tendenzialmente permanenti; non opera quando la pronuncia invocata riguarda un diverso periodo d’imposta e fatti non permanenti.
- Chi invoca un giudicato esterno ha l’onere di dimostrarne l’esistenza e il contenuto rilevante mediante la produzione degli atti necessari.
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