Cassazione Penale, Sentenza n. 3786/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Madonia ha chiesto il ristoro previsto dall'art. 35-ter ord. pen. per aver subito l'isolamento diurno oltre il limite di durata (triennale), sostenendo che parte di tale pena era stata già scontata in precedenza (9/9/1999-8/9/2002) e che l'isolamento si era protratto senza un provvedimento giudiziario che ne giustificasse l'esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto inapplicabile l'art. 35-ter, poiché la doglianza riguardava l'esecuzione di una pena (isolamento diurno) e non le condizioni di detenzione; indicò come rimedio appropriato l'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che l'isolamento diurno (art. 72 c.p.) ha natura di sanzione penale e che, quando il condannato pretende di aver subito ingiustamente tale pena, il rimedio esperibile è l'equa riparazione per ingiusta detenzione prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. (nella formulazione risultante dalla sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale), e non la procedura di cui all'art. 35-ter ord. pen. finalizzata a riparare condizioni detentive lesive dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Strumento riparatorio finalizzato al ristoro per periodi di detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3 CEDU; non è idoneo quando la doglianza concerne l'esecuzione di una sanzione (isolamento diurno).
Norma citata dalla difesa in combinato con art. 35-ter; la decisione non l'ha ritenuta applicabile al caso concreto, essendo la questione inerente all'esecuzione di una pena e non alle condizioni detentive.
Prevede l'istituto dell'isolamento diurno; la Corte ne riconosce la natura giuridica di sanzione penale, rilevante ai fini della individuazione del rimedio esperibile.
Criteri di determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto quando determina la durata dell'isolamento diurno in provvedimenti di unificazione di pene concorrenti e motivare adeguatamente.
Disciplina l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione; la Corte indica questo rimedio quale strumento appropriato per il caso di isolamento diurno ingiustamente patito, anche in applicazione della sentenza della Consulta n. 310/1996.
art. 3 CEDU
Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; la norma è il parametro di riferimento per i casi di detenzione nelle condizioni che configurano violazione dell'art. 3, ambito nel quale opera l'art. 35-ter ord. pen.
Norma di impugnazione invocata dalla difesa per formulare i motivi di ricorso in Cassazione; citata nei motivi di nullità e violazione di legge.
Norma richiamata nella doglianza relativa alla competenza o al procedimento (citata dalla difesa); la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi relativi alla inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi delle norme invocate.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996
Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 nella parte che non prevedeva l'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita per errore nell'ordine di esecuzione; fondamento per estendere l'art. 314 ai casi di ingiusta esecuzione di pene come l'isolamento diurno.
Massime di principio
- L'isolamento diurno (art. 72 c.p.) ha natura di sanzione penale: i rimedi per chi lo ha subito ingiustamente sono quelli previsti per l'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), non gli strumenti previsti per le condizioni di detenzione (art. 35-ter ord. pen.).
- Quando la doglianza riguarda l'esecuzione di una pena inflitta o eseguita senza idoneo provvedimento, la via corretta è la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione; l'art. 35-ter è riservato ai casi di violazione delle condizioni detentive ai sensi dell'art. 3 CEDU.
- È importante distinguere tra 'condizioni di detenzione' (che implicano trattamenti potenzialmente lesivi dell'art. 3 CEDU) e l'erronea applicazione o eccesso nella esecuzione di una sanzione: il rimedio cambia a seconda della qualificazione giuridica del fatto.
- Se si contesta che l'Amministrazione penitenziaria abbia mantenuto un detenuto in isolamento senza provvedimento giudiziario o oltre i limiti di legge, va valutata l'azione ex art. 314 c.p.p. per ottenere la riparazione; contestazioni analoghe impugnate con strumenti errati rischiano il rigetto e la condanna alle spese.
- In fase esecutiva il giudice deve motivare la durata dell'isolamento diurno nei provvedimenti di unificazione delle pene tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'assenza di tale valutazione può costituire elemento per l'azione di riparazione.
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