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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11069/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'Ires per l'anno d'imposta 2004, ritenuta legittima dalla CTR. La società contribuente aveva impugnato l'iscrizione a ruolo davanti alla CTP con esito favorevole, ma in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. Secondo la CTR, l'importo iscritto a ruolo derivava dalla differenza tra il credito d'imposta indicato in dichiarazione per il 2004 e quello effettivamente spettante in base alla dichiarazione 2003; inoltre il versamento prodotto dalla società era riferito a un diverso periodo e a un'altra definizione. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello, sostenendo che non fosse dato comprendere da quali documenti risultassero i crediti indicati; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che la CTR aveva errato nella valutazione del materiale documentale, poiché dalla documentazione della contribuente emergevano dati diversi circa il credito dichiarato, quello utilizzato in compensazione e il successivo riversamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, esisteva ed era comprensibile: la sentenza indicava la discordanza tra il credito utilizzato in compensazione nel 2004 e quello dichiarato nel 2003, e spiegava che il versamento del 31/10/2005 riguardava altro titolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; nel caso concreto la ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre nullità della sentenza per vizi della motivazione in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua assenza o apparenza integra nullità della sentenza.

  • art. 111, quarto comma, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo idoneo a rendere conoscibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario richiede una motivazione della sentenza adeguata e intellegibile; la sua violazione può integrare nullità deducibile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali, o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è deducibile per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice valuta una prova con criterio diverso da quello legale previsto, o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova che per legge ha valore diverso; non consente di censurare il mero apprezzamento di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando configuri errore di fatto, trova rimedio nella revocazione e non nella censura di violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta che sia concisa o non esaustiva.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa, sotto la rubrica della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, prova d'ufficio fuori dei limiti legali o disattende prove legali; non quando apprezza in modo non condiviso le prove disponibili.
  • L'art. 116 c.p.c. è violato solo in caso di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello stabilito dalla legge o di mancato rispetto della regola legale di valutazione, non per il semplice dissenso sull'esito dell'apprezzamento probatorio.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri errore di fatto, va fatto valere con revocazione nei casi previsti dalla legge, non come vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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