Cassazione Civile, Ordinanza n. 40872/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due atti collegati: una compravendita del 13 settembre 1990 con cui una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria aveva ceduto a una società del medesimo gruppo un terreno edificabile sito in Roma, e un successivo conferimento del 30 dicembre 1993 con cui l'acquirente aveva trasferito a un'altra società, tramite conferimento di ramo d'azienda, anche il medesimo immobile e le pertinenze. La procedura concorsuale ha chiesto la revoca/inefficacia di entrambi gli atti, deducendo la notevole sproporzione tra prezzo e valore del bene e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla massa. Il tribunale aveva respinto le domande per difetto di prova della sproporzione e dello stato di insolvenza conosciuto dall'acquirente. La corte d'appello, invece, ha accolto la domanda, ritenendo il bene ceduto a un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato e ravvisando, anche per la seconda operazione, i presupposti della revocatoria, sia ai sensi della disciplina dell'amministrazione straordinaria infragruppo sia come revocatoria ordinaria nei confronti del subacquirente/conferitario. La ricorrente ha impugnato la decisione con tredici motivi, contestando soprattutto: la qualificazione giuridica della seconda domanda; l'asserito vizio di ultrapetizione; la mancanza dei presupposti della revocatoria ordinaria e fallimentare; la prova della notevole sproporzione e della scientia decoctionis; l'onere della prova; l'ammissibilità dell'appello per asserita genericità; la sussistenza della direzione unitaria tra le società; la legittimazione passiva; la regolazione delle spese; una asserita nullità per la gestione della fase decisoria in appello; e il mancato esame di richieste istruttorie o processuali (CTU, ricostruzione del fascicolo, sospensione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la corte d'appello poteva qualificare la seconda domanda come revocatoria ordinaria senza violare il giudicato o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; che l'azione revocatoria esercitata contro il subacquirente/conferitario si fonda sull'art. 2901 c.c. e richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità; e che la motivazione di merito sui presupposti della revocatoria era coerente e non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla notevole sproporzione, alla scientia decoctionis, alla prova, agli artt. 115 e 116 c.p.c., all'ammissibilità dell'appello, alla direzione unitaria, alle spese e al preteso omesso esame di questioni, evidenziando che in gran parte si trattava di richieste di riesame del merito, di censure non autosufficienti o di questioni nuove introdotte con memoria. In particolare ha affermato che, ai fini della revocatoria aggravata infragruppo, la direzione unitaria deve esistere al momento dell'atto e può essere provata in via sostanziale, non richiedendosi coincidenza formale degli organi; che per la revocatoria fallimentare l'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto; e che la mancata contestazione immediata della scelta di discussione orale in appello ha sanato la nullità derivante dalla mancata concessione dei termini per le repliche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
il giudice può qualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati, nei limiti del thema decidendum e delle regole del sistema delle impugnazioni.
non vi è ultrapetizione se la decisione attribuisce il medesimo bene della vita richiesto, pur ricostruendo diversamente la natura giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti.
l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del subacquirente richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità del trasferimento originario e del pregiudizio alle ragioni creditorie.
art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.
per la revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso rilevano notevole sproporzione delle prestazioni e conoscenza dello stato d'insolvenza; l'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto.
art. 3, commi 1, lett. c), e 3, d.l. 26/1979 conv. in l. 95/1979
l'azione revocatoria aggravata infragruppo presuppone un rapporto di direzione unitaria o controllo tra le società al momento dell'atto, da intendere in senso sostanziale e non meramente formale.
la distribuzione dell'onere probatorio in materia di scientia/inscientia decoctionis segue le regole sostanziali della revocatoria e non può essere alterata dalla mera contestazione della ricostruzione di merito.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice afferma espressamente di non dover osservare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti.
la valutazione delle prove e degli indizi resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo errori di legge specificamente dedotti.
il motivo di appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; in cassazione la censura di genericità richiede l'indicazione del contenuto dell'atto di appello.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici e non confrontano le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
opera il principio di autosufficienza: il ricorso deve riportare gli atti e i documenti rilevanti, compreso l'atto di appello quando se ne contesti la sufficienza.
la mancata concessione dei termini di replica nella fase decisoria d'appello può determinare nullità, ma questa è sanabile se la parte non la eccepisce nella prima difesa utile.
la nullità commessa nell'interesse della parte è sanata se non eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva.
le spese seguono la soccombenza; non è censurabile la condanna alle spese quando la parte ricorrente è risultata totalmente soccombente.
la compensazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
può essere dedotto per nullità processuale, ma la nullità deve essere tempestivamente eccepita se sanabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni, argomentazioni o richieste istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la soccombenza nel giudizio di cassazione comporta gli effetti economici previsti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda in base ai fatti allegati, purché non alteri petitum e causa petendi né introduca nuovi fatti nel thema decidendum.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice attribuisce il bene della vita domandato ma lo qualifica diversamente sul piano giuridico.
- Nella revocatoria ordinaria contro il subacquirente, la tutela della procedura richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità del primo atto e del pregiudizio alle ragioni creditorie.
- Nella revocatoria fallimentare la notevole sproporzione delle prestazioni e la conoscenza dello stato di insolvenza sono accertamenti di merito; in cassazione non è consentito un riesame del fatto.
- L'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto in revocatoria, che deve dimostrare l'assenza, al tempo dell'atto, di elementi idonei a far percepire l'insolvenza.
- La direzione unitaria rilevante per la revocatoria infragruppo va intesa in senso sostanziale: non è necessaria la coincidenza formale degli organi amministrativi, ma l'esistenza di un unico centro decisionale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra inammissibilità.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. devono riguardare un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singole argomentazioni, istanze istruttorie o richieste processuali.
- La nullità derivante dalla mancata concessione dei termini di replica in appello è sanabile se la parte non la deduce immediatamente nella prima difesa utile.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è di regola censurabile in cassazione.
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