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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40872/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due atti collegati: una compravendita del 13 settembre 1990 con cui una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria aveva ceduto a una società del medesimo gruppo un terreno edificabile sito in Roma, e un successivo conferimento del 30 dicembre 1993 con cui l'acquirente aveva trasferito a un'altra società, tramite conferimento di ramo d'azienda, anche il medesimo immobile e le pertinenze. La procedura concorsuale ha chiesto la revoca/inefficacia di entrambi gli atti, deducendo la notevole sproporzione tra prezzo e valore del bene e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla massa. Il tribunale aveva respinto le domande per difetto di prova della sproporzione e dello stato di insolvenza conosciuto dall'acquirente. La corte d'appello, invece, ha accolto la domanda, ritenendo il bene ceduto a un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato e ravvisando, anche per la seconda operazione, i presupposti della revocatoria, sia ai sensi della disciplina dell'amministrazione straordinaria infragruppo sia come revocatoria ordinaria nei confronti del subacquirente/conferitario. La ricorrente ha impugnato la decisione con tredici motivi, contestando soprattutto: la qualificazione giuridica della seconda domanda; l'asserito vizio di ultrapetizione; la mancanza dei presupposti della revocatoria ordinaria e fallimentare; la prova della notevole sproporzione e della scientia decoctionis; l'onere della prova; l'ammissibilità dell'appello per asserita genericità; la sussistenza della direzione unitaria tra le società; la legittimazione passiva; la regolazione delle spese; una asserita nullità per la gestione della fase decisoria in appello; e il mancato esame di richieste istruttorie o processuali (CTU, ricostruzione del fascicolo, sospensione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la corte d'appello poteva qualificare la seconda domanda come revocatoria ordinaria senza violare il giudicato o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; che l'azione revocatoria esercitata contro il subacquirente/conferitario si fonda sull'art. 2901 c.c. e richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità; e che la motivazione di merito sui presupposti della revocatoria era coerente e non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla notevole sproporzione, alla scientia decoctionis, alla prova, agli artt. 115 e 116 c.p.c., all'ammissibilità dell'appello, alla direzione unitaria, alle spese e al preteso omesso esame di questioni, evidenziando che in gran parte si trattava di richieste di riesame del merito, di censure non autosufficienti o di questioni nuove introdotte con memoria. In particolare ha affermato che, ai fini della revocatoria aggravata infragruppo, la direzione unitaria deve esistere al momento dell'atto e può essere provata in via sostanziale, non richiedendosi coincidenza formale degli organi; che per la revocatoria fallimentare l'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto; e che la mancata contestazione immediata della scelta di discussione orale in appello ha sanato la nullità derivante dalla mancata concessione dei termini per le repliche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice può qualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati, nei limiti del thema decidendum e delle regole del sistema delle impugnazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la decisione attribuisce il medesimo bene della vita richiesto, pur ricostruendo diversamente la natura giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del subacquirente richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità del trasferimento originario e del pregiudizio alle ragioni creditorie.

  • art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.

    per la revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso rilevano notevole sproporzione delle prestazioni e conoscenza dello stato d'insolvenza; l'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto.

  • art. 3, commi 1, lett. c), e 3, d.l. 26/1979 conv. in l. 95/1979

    l'azione revocatoria aggravata infragruppo presuppone un rapporto di direzione unitaria o controllo tra le società al momento dell'atto, da intendere in senso sostanziale e non meramente formale.

  • art. 2697 c.c.

    la distribuzione dell'onere probatorio in materia di scientia/inscientia decoctionis segue le regole sostanziali della revocatoria e non può essere alterata dalla mera contestazione della ricostruzione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice afferma espressamente di non dover osservare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e degli indizi resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo errori di legge specificamente dedotti.

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; in cassazione la censura di genericità richiede l'indicazione del contenuto dell'atto di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici e non confrontano le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    opera il principio di autosufficienza: il ricorso deve riportare gli atti e i documenti rilevanti, compreso l'atto di appello quando se ne contesti la sufficienza.

  • art. 352 c.p.c.

    la mancata concessione dei termini di replica nella fase decisoria d'appello può determinare nullità, ma questa è sanabile se la parte non la eccepisce nella prima difesa utile.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la nullità commessa nell'interesse della parte è sanata se non eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; non è censurabile la condanna alle spese quando la parte ricorrente è risultata totalmente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    può essere dedotto per nullità processuale, ma la nullità deve essere tempestivamente eccepita se sanabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni, argomentazioni o richieste istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la soccombenza nel giudizio di cassazione comporta gli effetti economici previsti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda in base ai fatti allegati, purché non alteri petitum e causa petendi né introduca nuovi fatti nel thema decidendum.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice attribuisce il bene della vita domandato ma lo qualifica diversamente sul piano giuridico.
  • Nella revocatoria ordinaria contro il subacquirente, la tutela della procedura richiede l'accertamento della consapevolezza della revocabilità del primo atto e del pregiudizio alle ragioni creditorie.
  • Nella revocatoria fallimentare la notevole sproporzione delle prestazioni e la conoscenza dello stato di insolvenza sono accertamenti di merito; in cassazione non è consentito un riesame del fatto.
  • L'onere di provare l'inscientia decoctionis grava sul convenuto in revocatoria, che deve dimostrare l'assenza, al tempo dell'atto, di elementi idonei a far percepire l'insolvenza.
  • La direzione unitaria rilevante per la revocatoria infragruppo va intesa in senso sostanziale: non è necessaria la coincidenza formale degli organi amministrativi, ma l'esistenza di un unico centro decisionale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra inammissibilità.
  • Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. devono riguardare un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singole argomentazioni, istanze istruttorie o richieste processuali.
  • La nullità derivante dalla mancata concessione dei termini di replica in appello è sanabile se la parte non la deduce immediatamente nella prima difesa utile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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