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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23306/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da istanze di rimborso per IRES relative all'anno 2004 presentate da società appartenenti a un gruppo fiscale, mediante dichiarazione ultratardiva e reiterate successivamente. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza rispetto al termine decadenziale di 48 mesi previsto dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Dopo il contenzioso di merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1503 del 2020, aveva rigettato il ricorso delle contribuenti. La società proponeva quindi revocazione ordinaria ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che dalla decisione impugnata emergesse solo l'esposizione del credito in dichiarazione, senza considerare che il giudice di appello avrebbe invece verificato anche l'esplicita richiesta di rimborso in dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente desumibile dagli atti, e non può consistere in una contestazione della valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la precedente ricostruzione della Corte sulla mancanza di prova della specifica richiesta di rimborso in dichiarazione e sulla tardività dell'istanza, profili già scrutinati nel precedente giudizio. Inoltre, il motivo è stato ritenuto privo di decisività, poiché l'ordinanza impugnata aveva comunque posto a base della decisione la presentazione della richiesta oltre il termine decadenziale, dato non aggredito dalla revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    consente la revocazione solo nei casi tipizzati e, quanto all'errore di fatto, richiede una svista percettiva e non un errore di valutazione o interpretazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa

    l'errore revocatorio consiste nella falsa percezione di un fatto decisivo, positivamente o negativamente affermato in contrasto con gli atti; resta esclusa la censura di errori di giudizio.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine decadenziale di 48 mesi

    sono richiamati come base del diniego amministrativo per tardività dell'istanza di rimborso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria depositata dalla ricorrente

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui realtà risulti in modo incontestabile dagli atti, e non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
  • In sede di revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, non è consentito utilizzare il rimedio per riproporre censure già esaminate o per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo di revocazione deve essere decisivo: non sussiste se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio autonoma e non colpita dalla censura, come la tardività dell'istanza rispetto al termine decadenziale.
  • La contestazione della mancata considerazione di un documento o di una specifica allegazione integra, di regola, un errore di giudizio o di interpretazione, non un errore di fatto revocatorio.
  • Quando il giudizio di revocazione si conclude con inammissibilità o rigetto, la parte soccombente può essere gravata delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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