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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22974/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta davanti al Tribunale avverso un'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, fondata sul mancato pagamento di una cartella esattoriale. Il contribuente deduceva in particolare l'inesistenza della notifica della cartella e sosteneva che, per tale ragione, non fosse stata impugnata nei termini. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione; la Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente proponeva quattro motivi, ma la sentenza impugnata è stata censurata in modo non pertinente alla sua reale ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non attaccavano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sull'inammissibilità dell'appello perché l'opposizione, qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta contro l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, è decisa con sentenza non impugnabile secondo le regole del codice di rito. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese della fase di legittimità e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'intimazione di pagamento può essere oggetto di opposizione anche quando la cartella non sia stata impugnata; nel caso concreto, l'azione era stata proposta avverso tale intimazione.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione al caso concreto è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta alle regole del codice di rito e definita con sentenza non impugnabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e non ne contestano il fondamento effettivo.
  • L'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere esperita anche se la cartella sottostante non è stata impugnata nei termini, ma la qualificazione processuale dell'impugnazione rileva ai fini del regime decisorio e impugnatorio.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione sull'inammissibilità dell'appello perché la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi è non impugnabile, il ricorso per cassazione deve misurarsi con tale specifica ragione decisoria.
  • La mancata attinenza dei motivi di ricorso alla ragione giuridica posta a base della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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