Cassazione Civile, Ordinanza n. 22851/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di rapporti bancari e alcuni garanti personali hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il rientro di saldi negativi su un conto corrente ordinario e su un conto anticipi su fatture. In appello la decisione di primo grado è stata riformata solo in parte, con riduzione dell'importo dovuto, sulla base delle risultanze di consulenza tecnica che avevano rilevato la capitalizzazione trimestrale ritenuta pattuita, il superamento dei tassi soglia in alcuni trimestri e, per il conto corrente ordinario, l'assenza di valida pattuizione di alcune condizioni economiche, con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) nullità del contratto di conto anticipi per vizio di causa, in relazione alla capitalizzazione trimestrale senza reciprocità e alla diversità tra i due rapporti; 2) violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di valido documento di sintesi e conseguente inapplicabilità del tasso sostitutivo; 3) violazione dell'art. 1815 c.c. per applicazione di interessi dopo l'ultima pattuizione, asseritamente usurari; 4) omesso esame sul diniego del risarcimento danni per illegittima revoca degli affidamenti e segnalazione alla Centrale Rischi, sostenendo che il danno dovesse presumersi in re ipsa.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto parzialmente il giudizio per rinuncia, limitatamente ai rapporti tra alcuni ricorrenti e la banca controricorrente, e ha rigettato il ricorso per il resto. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto la sussistenza di una pattuizione di reciprocità anche per il conto anticipi, accertamento non censurabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non era chiarito se e come la questione sul documento di sintesi fosse stata proposta nei precedenti gradi, e comunque la Corte territoriale aveva escluso il contrasto tra contratto e documento di sintesi. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il ricorso non indicava quale tasso usurario sarebbe stato applicato in relazione al tasso convenuto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, reputandolo una richiesta di nuovo esame del merito sulla revoca degli affidamenti e sulla segnalazione alla Centrale Rischi. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti soccombenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla doglianza sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla pretesa nullità per difetto di reciprocità
richiamato come norma sulla causa del contratto, invocata per sostenere la nullità del conto anticipi
richiamato per sostenere la nullità del contratto per asseriti vizi di causa e di pattuizione
delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
richiamata in tema di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari
invocato per lamentare la mancanza di valido documento di sintesi e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo
richiamato in relazione alla pretesa debenza o meno di interessi usurari
richiamato nella doglianza sul danno asseritamente in re ipsa e sulla nozione di fatto notorio/common experience
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza di una valida pattuizione contrattuale, inclusa la reciprocità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi.
- La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o delle risultanze della consulenza tecnica, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione fattuale coerente.
- La deduzione di nullità o inefficacia di un rapporto bancario per difetto di documentazione contrattuale richiede specifica allegazione e autosufficienza del ricorso, con chiara indicazione di dove e quando la questione sia stata introdotta nei gradi di merito.
- La doglianza relativa all'usura non è ammissibile se il ricorrente non indica in modo preciso quale tasso sarebbe stato concretamente applicato e in quale misura esso eccedesse la soglia normativa.
- La pretesa di risarcimento del danno per revoca degli affidamenti o segnalazione alle banche dati non può essere prospettata in cassazione come danno automaticamente in re ipsa, quando la decisione di merito abbia escluso il presupposto fattuale dell'illegittimità della condotta o dello sconfinamento.
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