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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13477/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in due doglianze, entrambe dirette a ottenere un riesame nel merito della vicenda processuale: la difesa contestava la valutazione delle risultanze investigative e chiedeva una mitigazione sanzionatoria, invocando anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi miravano sostanzialmente a una nuova lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato, secondo logica e risultanze processuali, gli accertamenti della Questura di Roma eseguiti nell'immediatezza dei fatti, dai quali risultava che il 26 aprile 2021 l'imputato aveva partecipato a una manifestazione commemorativa in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale disposta il 18 gennaio 2021. Ha inoltre escluso che il disvalore della condotta consentisse la mitigazione sanzionatoria o l'applicazione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non configurabile in ragione del disvalore della condotta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame del merito della vicenda processuale quando la decisione impugnata abbia già valutato le prove in modo logico e coerente con gli atti.
  • La partecipazione a una manifestazione in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale integra condotta suscettibile di confermare la responsabilità per la violazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il disvalore concreto della condotta sia tale da escludere la minima offensività richiesta dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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