Cassazione Penale, Ordinanza n. 13233/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla specifica previsione sanzionatoria dell'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero concesso la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che nel caso concreto ne ricorressero i presupposti applicativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. non fosse deducibile in sede di legittimità, osservando comunque che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per guida in stato di ebbrezza, nella sua previsione sanzionatoria richiamata dalla sentenza impugnata
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento
criterio di valutazione degli indici di particolare tenuità dell'offesa, fondati su modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo
base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
- La verifica della particolare tenuità deve essere condotta attraverso gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
- Se il giudice di merito ha già esaminato e valorizzato gli indici rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto, la censura che sollecita una diversa valutazione di merito non è deducibile in cassazione quando non prospetta un vizio sindacabile nei limiti della legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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