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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17714/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione relativo a beni (gioielli) rinvenuti presso l'abitazione della ricorrente e nella cantina della madre, ritenuti sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali e collegati a un procedimento penale definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. La ricorrente deduceva vizi di motivazione: contraddizione circa l'esistenza di una confisca penale sulla posizione di una terza (Piazza), illogicità nel dedurre la provenienza illecita dai luoghi di ritrovamento, insufficiente prova della capacità reddituale della madre, mancato riconoscimento dell'origine lecita di alcuni beni accertata in sede penale e indebita inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per dedurre motivi non consentiti in materia di prevenzione reale (solo violazioni di legge sono sindacabili). Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse dato motivazione puntuale ed esaustiva sui presupposti della confisca: pericolosità della proponente, sproporzione tra beni e redditi leciti, e mancanza di elementi idonei ad escludere l'origine illecita (tra gli indizi anche il luogo del rinvenimento). È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30 Codice antimafia

    Regola la confisca di prevenzione dei beni gia' vincolati in ambito penale; applicata per confermare la confisca disposta.

  • art. 1, lettera b) D.Lgs. n.159/2011

    Definisce la nozione di persona pericolosa; la Corte ha ritenuto la ricorrente inquadrabile come tale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; il procedimento penale si e' concluso con sentenza ex art. 444 passata in giudicato, costituendo elemento rilevante per la confisca.

  • artt. 416, 648, 648-bis cod. pen.

    Reati per i quali la ricorrente era imputata nel procedimento penale con provvedimento passato in giudicato; rilevanti ai fini della valutazione della pericolosita' e dell'origine illecita dei beni.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n.1423 e art. 3-ter, comma secondo, legge 31 maggio 1965, n.575

    Disciplina il procedimento di prevenzione e limita in Cassazione il sindacato ai soli motivi di violazione di legge (inclusa motivazione inesistente o meramente apparente); la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare inammissibile il ricorso che sollevava solo questioni di merito/motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per disporre il versamento di euro 3000,00.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6 n.33705/2016; Sez. U. n.33451/2014; Corte Cost. n.106/2015 e n.21/2012)

    Richiamata per giustificare la limitazione del sindacato di legittimita' sul provvedimento di prevenzione e per ribadire l'autonomia e la specifica ratio della confisca di prevenzione.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: questioni che concernono valutazioni di fatto o critiche della motivazione, se non ricondotte a specifiche violazioni normative, sono inammissibili.
  • La sussistenza di provvedimenti penali definitivi o di confische parziali pronunciate in sede penale rafforza la legittimazione dell'adozione di una confisca di prevenzione.
  • La sproporzione tra patrimonio e redditi leciti costituisce criterio centrale per la confisca di prevenzione; l'autorità deve valutare l'assenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza lecita dei beni.
  • Il luogo del ritrovamento dei beni (es. abitazione o cantina di un familiare) è un indizio rilevante nella ricostruzione della provenienza illecita, sebbene non sia decisivo da solo e debba essere valutato nel contesto probatorio complessivo.
  • Il vincolo di parentela con soggetti indagati o condannati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'origine illecita dei beni; occorrono ulteriori elementi concreti che colleghino i beni all'attività illecita.
  • Ricorsi che si limitano a lamentare contraddizioni o carenze motivazionali senza indicare specifiche violazioni di legge rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

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