Cassazione Penale, Sentenza n. 20526/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per essere stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, anziché presso il domicilio dichiarato dall'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione della fattispecie come peculato, con censura della motivazione per relationem e della mancata considerazione di elementi "nuovi" dedotti in appello, nonché contestazione della natura pubblicistica delle somme (PREU); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323-bis c.p., ritenendo che la Corte non abbia indicato gli elementi ostativi al suo riconoscimento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della notifica ha ritenuto che, anche se sussistesse una irregolarità nella consegna al difensore invece che al domicilio, si tratta di una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) suscettibile di sanatoria e che, nel caso concreto, il difensore non aveva eccepito tempestivamente la nullità in udienza; il motivo sull'insussistenza del peculato è stato respinto richiamando la ricostruzione di fatto della sentenza di primo grado e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui i proventi destinati al PREU appartengono all'Erario sin dal momento della riscossione; infine il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. è stato ritenuto una valutazione di merito congruamente motivata e non sindacabile in Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la notificazione del decreto di citazione all'avvocato ai sensi dell'art.161 può integrare una irregolarità; tuttavia la consegna al difensore di fiducia, salvo prove contrarie, non è di per sé inidonea a impedire la conoscenza dell'atto
l'art.179 disciplina la nullità assoluta per la sola ipotesi di omessa citazione; la fattispecie descritta non rientra in tale ipotesi quand'anche la notifica sia avvenuta con modalità difformi
la nullità derivante da notifica eseguita con modalità non conformi è di regime intermedio (art.180) e dunque suscettibile di sanatoria e di rilevabilità nei termini e con le regole previste dal codice
prevede la sanatoria delle nullità relative non dedotte tempestivamente: la mancata eccezione immediata da parte del difensore comporta la perdita della rilevabilità della nullità
la consegna della citazione al difensore di fiducia è stata confrontata con la giurisprudenza che considera tale forma come causa di nullità a regime intermedio, non automaticamente insanabile
la Corte di merito ha valutato che non sussistevano i presupposti per riconoscere l'attenuante; trattasi di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata
richiamato per identificare la figura dell'esercente/gestore degli apparecchi di gioco leciti; la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il gestore che si impossessa dei proventi destinati al PREU commette peculato poiché tali somme appartengono all'Erario sin dal momento della riscossione
art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020 e art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n.105
disposizioni citate a fondamento del trattamento del procedimento in forma cartolare (esame senza udienza orale)
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione all'avvocato di fiducia anziché al domicilio dichiarato costituisce, di regola, una nullità di regime intermedio e non necessariamente una nullità assoluta: essa è sanabile se non eccepita tempestivamente o se dalla condotta non risulta l'effettivo pregiudizio per la conoscenza dell'atto
- Per far valere la nullità derivante da modalità di notifica difformi è necessario dedurne tempestivamente e con specificità il concreto pregiudizio subito nella conoscenza dell'atto e nell'esercizio del diritto di difesa
- La qualificazione del fatto come peculato è possibile anche quando l'appropriazione riguarda proventi raccolti da apparecchi di gioco se tali somme sono destinate per legge o regolamento a una prestazione pubblica (es. PREU) e, pertanto, appartengono all'Erario sin dal momento della riscossione
- Le censure generiche di insufficienza di motivazione basate su un richiamo alla motivazione per relationem sono inammissibili se non mostrano con precisione quali argomentazioni nuove non siano state valutate dalla corte di appello
- La negazione di attenuanti tipiche (es. art. 323-bis c.p.) è una valutazione di merito: per farla rivedere in Cassazione occorre dimostrare illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione della corte territoriale
- Nei procedimenti trattati in forma cartolare le censure devono essere particolarmente precise, poiché l'esame si svolge sulla documentazione e la mancata deduzione tempestiva di vizi procedurali può precluderne l'esame
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