Sentenza del 27/11/2015 n. 24275 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa all’anno d’imposta 1994, per IVA, IRPEF, sanzioni e interessi. Il contribuente sosteneva di aver conosciuto la cartella soltanto il 28 luglio 2006, contestando sia la regolarità della notificazione sia la tardività della pretesa fiscale. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto nulla la notificazione perché dalla relata risultava soltanto una crocetta relativa al deposito presso il Comune, senza la data dell’accesso al domicilio, senza l’indicazione delle attività svolte dal notificatore per reperire il contribuente e con sottoscrizioni illeggibili. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che tali adempimenti non fossero necessari e che l’illeggibilità della firma non determinasse la nullità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una ricostruzione di fatto diversa da quella accertata dalla CTR. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività e completezza, poiché non superavano la motivazione autonoma della CTR relativa alla mancanza della data dell’accesso e dell’indicazione delle attività svolte dal notificatore. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, comprese le ipotesi di irreperibilità del destinatario.
La notificazione mediante deposito presso il Comune e affissione dell’avviso richiede che dalla documentazione notificatoria risultino gli adempimenti previsti dalla legge, tra cui gli elementi idonei a dimostrare l’effettiva procedura seguita dal notificatore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La disposizione limita la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; nel caso concreto, il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile perché non decisivo rispetto alla motivazione principale della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 148
Disciplina la relazione di notificazione e gli elementi che devono risultare dalla relata. L’illeggibilità della sottoscrizione del notificatore, da sola, non determina necessariamente la nullità se non vi sono ulteriori elementi contrari, ma tale questione non è stata decisiva nel caso concreto.
Codice di procedura civile, artt. 100 e 324; Codice civile, art. 2909
Riguardano rispettivamente l’interesse ad agire, il giudicato formale e l’efficacia del giudicato. Il contribuente sosteneva che la mancata impugnazione da parte del concessionario avesse reso definitiva la decisione, ma il relativo ricorso incidentale è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi del ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito che il ricorso non può fondarsi su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito e che le censure devono essere complete e decisive.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla notificazione di una cartella esattoriale, la relata deve documentare in modo sufficientemente chiaro il procedimento seguito, soprattutto quando si ricorre al deposito presso il Comune per irreperibilità del destinatario.
- La mancanza nella relata della data dell’accesso e delle attività concretamente svolte dal notificatore può sostenere la nullità della notificazione, se tali elementi sono necessari per verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge.
- In Cassazione non è possibile contestare efficacemente un accertamento di fatto limitandosi a proporre una diversa lettura della documentazione notificatoria; occorre dimostrare un effettivo errore di diritto o un vizio processuale rilevante.
- Una censura relativa a un elemento secondario, come l’illeggibilità della firma del notificatore, è inammissibile o irrilevante se non supera un’autonoma motivazione della sentenza già sufficiente a giustificare l’annullamento della notifica.
- Quando la notificazione della cartella è dichiarata nulla e l’amministrazione non riesce a dimostrare la regolarità della procedura, il contribuente può ottenere l’eliminazione degli effetti della cartella, ferma la necessità di verificare separatamente eventuali termini di decadenza o prescrizione della pretesa.
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