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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26361/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2000 e 2001, emessi nei confronti di una società di persone. La contribuente, socia illimitatamente responsabile della società, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha censurato tale statuizione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse invece sufficientemente specifico, anche perché riproduceva e richiamava le argomentazioni già svolte in primo grado e contestava espressamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la regola dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che è sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sommaria, della domanda di riforma e delle ragioni della doglianza. Nel caso concreto, dall'atto di appello e dalla sentenza di primo grado emergeva in modo inequivoco la contestazione della ratio decidendi, cioè l'annullamento della cartella per omessa notifica degli avvisi presupposti. Perciò la CTR ha errato nel dichiarare l'appello inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, ma la specificità non richiede una rigorosa formulazione analitica; basta una esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, delle ragioni di censura, ricavabili anche dall'atto nel suo complesso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio processuale conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita violazione della disciplina dell'impugnazione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma è richiamata per ribadire l'interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come la sanzione di inammissibilità dell'appello tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo, perché si tratta di previsione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario non è necessaria una rigorosa enunciazione analitica di tutti i motivi, essendo sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sintetica, della domanda di riforma e delle ragioni della censura.
  • La specificità dei motivi può essere desunta dall'intero contenuto dell'atto di appello; non è indispensabile che siano formulati nuovi motivi rispetto al primo grado, essendo sufficiente la riproposizione delle ragioni già sostenute, se diretta a contestare la decisione impugnata.
  • È errata la declaratoria di inammissibilità quando dall'atto di impugnazione emerge in modo inequivoco la contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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