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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Napoli, Sezione 5

per l 'ottemperanza del giudicato di cui alla Sentenza del Tribunale di NOLA sez. Lavoro n. 184/2024.

Giustizia amministrativa202506067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione lavoro, n. 184/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Nola, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al risarcimento dei danni e condannato il Ministero al pagamento di euro 114.410,80, oltre interessi e accessori dal 19 aprile 2018 al soddisfo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 ottobre 2024 per l’esecuzione; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell’adempimento, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza e accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola, nonché l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e strumentali del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata inoltre applicata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l’insediamento del commissario. La penalità è soggetta al limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato; la relativa liquidazione spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione volta a ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva rispetto al termine previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, un presupposto dell’azione esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora quale misura compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela, determinandone decorrenza, termine finale e limite massimo in modo non manifestamente iniquo.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è funzionale al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione secondo la disciplina richiamata nel giudizio.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo conformativo o satisfattivo derivante dalla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per procedere all’esecuzione forzata.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere anche gli atti di bilancio e di spesa necessari al pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrere dopo il termine assegnato all’amministrazione e cessare con l’adempimento spontaneo, anche se il commissario ad acta è già stato insediato. La penalità deve comunque essere contenuta entro un limite massimo non manifestamente iniquo, individuabile anche nel 10% dell’importo dovuto, per evitare che assuma natura di sproporzionata locupletazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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