Sentenza del 31/05/2016 n. 11346 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio contro la decisione favorevole al contribuente relativa a tre avvisi di accertamento per IRPEF, ILOR, IRAP e IVA, riguardanti gli anni d'imposta 1997, 1998 e 1999. L'Agenzia sosteneva di aver notificato l'appello non tramite posta raccomandata, bensì mediante messo speciale autorizzato, consegnandolo al difensore domiciliatario e depositando regolarmente la relata di notifica. Contestava quindi l'applicazione delle regole relative alla notifica postale e al deposito della ricevuta di spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte, l'erronea qualificazione, da parte della CTR, del mezzo di notificazione utilizzato costituisce un errore di fatto relativo alla ricostruzione degli atti processuali. Tale errore non può essere fatto valere direttamente con ricorso per cassazione, ma deve essere denunciato mediante revocazione ordinaria davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.700 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 22 e 53
Il deposito dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente alla ricevuta di spedizione quando la notifica avviene a mezzo posta.
Le disposizioni disciplinano la costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario e gli adempimenti documentali connessi alla notificazione dell'atto. Tuttavia, la loro concreta applicazione dipende dall'effettivo mezzo notificatorio utilizzato.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16 e 17
Notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria secondo le forme previste dalla legge processuale.
Consentono, nel processo tributario, l'esecuzione delle notificazioni anche tramite messo autorizzato, secondo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
Regolano la notificazione degli atti processuali tramite ufficiale giudiziario o soggetti abilitati, inclusa la consegna diretta al destinatario o al domiciliatario.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Quando una sentenza si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto inesistente, oppure sull'inesistenza di un fatto esistente, e tale errore emerge direttamente dagli atti, il rimedio appropriato è la revocazione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, ma non sostituisce il rimedio della revocazione quando la censura riguarda un errore percettivo del giudice nella lettura degli atti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se il giudice fonda l'inammissibilità dell'impugnazione su una ricostruzione errata del contenuto degli atti processuali, qualificando erroneamente un fatto documentato, la censura può integrare errore di fatto revocatorio.
- La scelta del rimedio è essenziale: l'errore percettivo o materiale del giudice deve essere generalmente contestato con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c., non direttamente con ricorso per cassazione.
- Nelle notificazioni degli atti tributari occorre distinguere tra notifica a mezzo posta e notifica tramite messo autorizzato, perché gli adempimenti di deposito richiesti possono essere differenti.
- La parte deve documentare con precisione il procedimento notificatorio utilizzato, conservando e producendo l'atto notificato e la relativa relata, poiché la qualificazione della notifica incide sulla validità della costituzione in giudizio.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la questione riguarda esclusivamente l'erronea percezione o lettura degli atti da parte del giudice di merito.
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