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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17473/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, in relazione a un fatto commesso il 22 settembre 2018. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge, assumendo che il divieto contenuto nell'art. 69, comma 4, c.p. impedisse il bilanciamento richiesto; 2) vizio di motivazione sul diniego di un'ulteriore riduzione della pena. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale nel giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, chiedendo una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non coglievano vizi di legittimità, poiché la Corte di appello aveva respinto il motivo di gravame con motivazione adeguata e conforme al dato normativo. Il ricorso è stato ritenuto diretto a ottenere una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati correttamente in appello, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi profili di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruirne oltre il riferimento al reato contestato.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Viene richiamato quale divieto espresso che impedisce il bilanciamento richiesto dal ricorrente tra circostanze, con conseguente infondatezza della doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere l'addebito della sanzione alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella proposizione del ricorso; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di appello quando la motivazione impugnata è congrua e priva di vizi logici.
  • Il divieto legale di bilanciamento tra circostanze, quando previsto dall'art. 69 c.p., rende infondata la censura che pretenda di ottenere un diverso giudizio comparativo in contrasto con la norma.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione impugnata affronta il motivo di gravame in modo adeguato e coerente con il dato normativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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