Cassazione Civile, Ordinanza n. 24907/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio, per l'anno d'imposta 2016, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggior reddito ritenuto derivante dalla partecipazione del 40% in una società di capitali esercente attività di ristorazione; nei confronti della società era stato a sua volta emesso un distinto accertamento per maggiori redditi, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma in primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello la decisione era stata riformata, con annullamento dell'avviso, sul rilievo che la sola partecipazione alla società non bastasse a sorreggere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e che gli estratti conto prodotti non mostrassero accrediti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto ulteriori elementi probatori per applicare la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili in una società a ristretta base sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza che sia necessario un ulteriore supporto probatorio oltre alla ristrettezza della compagine sociale. La presunzione può essere vinta dal contribuente mediante prova contraria, ad esempio dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che egli è assolutamente estraneo alla gestione e alla vita societaria. È stato inoltre precisato che la mancata prova di accrediti sui conti correnti personali del socio non è idonea, di per sé, a superare la presunzione, poiché gli utili occulti non necessariamente transitano sui conti personali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall'Ufficio come base normativa dell'accertamento; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
la Corte ha ribadito che la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili può fondarsi sulla ristrettezza della base sociale, secondo massime di esperienza, e può essere superata solo con prova contraria del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella decisione di merito.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la ristrettezza della compagine sociale consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza necessità di ulteriori elementi indiziari specifici.
- La presunzione di distribuzione degli utili occulti opera per il solo fatto dell'accertamento di maggiori ricavi in una società a ristretta base sociale, restando a carico del socio la prova contraria.
- Per vincere tale presunzione il socio deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure provare la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria.
- La mancata evidenza di accrediti sui conti correnti personali del socio non è sufficiente, da sola, a escludere la distribuzione di utili extracontabili, poiché tali utili possono non transitare sui conti personali proprio perché non contabilizzati.
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