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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Serit Sicilia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria relativa a cartelle per complessivi 48.367,35 euro, originata dal mancato pagamento di vari tributi e crediti iscritti a ruolo. La contribuente aveva dedotto in primo grado l'omessa notifica delle cartelle e la decadenza della pretesa. Serit articolava due motivi: sosteneva che, per verificare il superamento della soglia di 8.000 euro prevista per l'ipoteca, dovessero conteggiarsi tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli previdenziali, e denunciava la contraddizione tra la dichiarata carenza di giurisdizione sui crediti INPS e INAIL e la conferma della decisione. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale condizionato, contestava la propria condanna solidale alle spese, deducendo la propria estraneità all'iscrizione ipotecaria e rilevando che alcune cartelle non erano state impugnate e almeno in parte erano state definite con condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale: ai fini della soglia minima di 8.000 euro vanno considerati tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari e contestati dal contribuente, sicché il credito complessivo, pari a 48.367,35 euro, superava la soglia. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e rinviato alla stessa Commissione, in diversa fase di giudizio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è rimasto assorbito, senza decisione nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente.

    La soglia per l'iscrizione ipotecaria si verifica sommando tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se di natura non tributaria o contestati. Nel caso deciso, il totale superava 8.000 euro e l'iscrizione non poteva essere annullata per il solo fatto che la quota tributaria, considerata separatamente, fosse inferiore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 50

    Atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purchè "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso.

    Il ruolo consente al concessionario di procedere, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella, all'esecuzione e alle azioni cautelari o conservative previste; la contestazione del credito non impedisce di computarlo per la soglia dell'ipoteca.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76

    Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.

    La decisione richiama l'art. 76 in relazione al divieto di iscrivere ipoteca per crediti inferiori a 8.000 euro. Il testo non contiene una proposizione autosufficiente che ne esponga l'applicazione interpretativa, oltre al richiamo alla soglia e al divieto.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 23

    La disposizione è citata tra le norme invocate da Serit nel primo motivo, ma la Corte non la applica né ne ricava un principio; la censura viene decisa sulla base delle norme del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 15

    Sono richiamati dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso incidentale sulla legittimazione e sulle spese, ma la Corte dichiara assorbito il ricorso incidentale e non decide tali questioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dalle parti; la sentenza non ne fornisce una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Per verificare il superamento della soglia di 8.000 euro richiesta per l'iscrizione ipotecaria, si sommano tutti i crediti iscritti a ruolo, inclusi quelli previdenziali e quelli contestati: la contestazione non li esclude dal calcolo.
  • Il ruolo costituisce titolo esecutivo e può fondare azioni esecutive o cautelari dopo che siano trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
  • Se la cassazione accoglie il ricorso principale e dispone il rinvio, un ricorso incidentale condizionato può essere dichiarato assorbito, senza che le relative questioni siano decise nel merito.

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