Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10017/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una lite fiscale definita ai sensi dell’art. 16 l. n. 289/2002, relativa all’anno d’imposta 1984. La contribuente aveva imputato quanto dovuto per la definizione agevolata alla maggiore somma versata in precedenza in base a iscrizione a ruolo provvisoria, chiedendo il rimborso della differenza, oltre interessi e rivalutazione. Dopo un primo rimborso effettuato dall’Agenzia nel 2005, la contribuente riteneva ancora dovuta una ulteriore somma a titolo di interessi e proponeva ricorso, poi accolto in primo grado e respinto in appello. Successivamente, eseguiti ulteriori versamenti parziali dell’Agenzia, la contribuente avviava giudizio di ottemperanza sostenendo che residuasse comunque un importo ulteriore, calcolato anche come interessi sugli interessi. L’Agenzia ricorreva per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo: 1) che il giudice dell’ottemperanza aveva deciso con ordinanza anziché con sentenza, nonostante l’art. 70 d.lgs. n. 546/1992; 2) che aveva erroneamente considerato come sorte capitale una somma che era invece interessi; 3) che la decisione di ottemperanza avrebbe violato il giudicato, poiché il giudizio di appello avrebbe impedito il formarsi del giudicato sulla debenza degli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973; 4) che vi sarebbe stata ultrapetizione, per avere il giudice sostanzialmente riconosciuto interessi anatocistici. La resistente ha controricorso resistendo al ricorso.

La decisione

La Corte ha riunito e esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che sin dal primo grado la domanda della contribuente riguardava il riconoscimento di una somma a titolo di interessi, oltre interessi e rivalutazione, e che i giudici di merito avevano aderito alla tesi della contribuente sia in primo che in secondo grado, con rigetto dell’appello dell’Agenzia. Ha riconosciuto che nel giudizio di ottemperanza la pronuncia avrebbe dovuto essere resa con sentenza ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e che l’ordinanza aveva impropriamente qualificato la somma come sorte capitale, ma ha ritenuto che tali profili formali non incidessero sulla sostanza della decisione. In particolare, ha escluso che il giudice dell’ottemperanza fosse andato oltre il giudicato, perché la sentenza d’appello, confermativa di quella di primo grado, aveva già incluso nel thema decidendum la questione della debenza degli interessi e, conseguentemente, degli interessi legali su tali interessi. La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16 l. n. 289/2002

    È la base normativa della definizione agevolata della lite pendente cui la contribuente aveva aderito, con conseguenze sul calcolo delle somme da rimborsare.

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    È la norma richiamata dall’Agenzia per contestare la debenza degli interessi; la Corte rileva che la questione era comunque stata devoluta e decisa nei giudizi di merito, con conferma della tesi della contribuente.

  • art. 111 Cost.

    È il parametro processuale del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione resa in sede di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che la pronuncia in sede di ottemperanza avrebbe dovuto essere resa con sentenza, ma che l’ordinanza adottata conserva natura sostanziale di sentenza, prevalendo la sostanza sulla forma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’eventuale errore nel nomen iuris del provvedimento adottato dal giudice non incide sulla validità sostanziale della decisione se il contenuto è riconducibile alla funzione decisoria attribuita dalla legge.
  • La verifica del rispetto del giudicato va compiuta in base al contenuto effettivo delle decisioni di merito precedenti e al thema decidendum devoluto in appello, non sulla sola base di singole formule lessicali utilizzate nella motivazione.
  • Se il giudice d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla debenza di una somma a titolo di interessi, la successiva ottemperanza può legittimamente attuare anche gli effetti accessori coerenti con quel titolo, senza eccedere il giudicato.
  • La contestazione della debenza degli interessi e delle conseguenti poste accessorie deve essere valutata alla luce della domanda originaria e delle statuizioni effettivamente rese nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.