Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11047/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Polonia impugna la sentenza del Tribunale di Prato che lo aveva dichiarato responsabile di violazioni della normativa antinfortunistica relative al montaggio dei ponteggi (capo 1: artt. 112, comma 1 - 159, comma 2 lett. a) d.lgs. 81/2008; capo 2: artt. 133, comma 1 - 159, comma 2 lett. c) d.lgs. 81/2008). Con il primo motivo deduce violazione di legge: sostiene che l'art. 159, comma 2 lett. a) e c) sanziona datori di lavoro e dirigenti così come definiti dall'art. 2, comma 1 lett. b) e d) del d.lgs. 81/2008, e che egli non rivestiva tali qualifiche poiché era il legale rappresentante della società "Soluzione ponteggi srls" che aveva noleggiato e montato il ponteggio; al momento del sopralluogo non erano presenti lavoratori della società e il montaggio era stato eseguito oltre un mese prima senza contestazioni dal responsabile dell'esecuzione; inoltre il progetto era stato trasmesso quando richiesto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato la riconducibilità in capo a lui delle posizioni di garanzia previste dal d.lgs. 81/2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, in materia di ponteggi e lavori in quota, rispondono delle violazioni previste dall'art. 159, comma 2 (lett. c e lett. a secondo capo), sia il datore di lavoro sia chi ha allestito il ponteggio se mancanti i requisiti di sicurezza (richiamo all'art. 125, comma 6 d.lgs. 81/2008). La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rammentando la posizione di garanzia del titolare dell'impresa che ha realizzato il ponteggio e la sua obbligatorietà di vigilare sulla conformità e sicurezza dei ponteggi; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché generico e non confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. Conseguenza: resta ferma la condanna di merito (ammenda di euro 5.000,00) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 159

    art. 159, comma 2, lett. a) e lett. c)

    La Corte interpreta l'art. 159 come applicabile non solo al datore di lavoro ma anche a chi ha allestito il ponteggio quando manchino i requisiti di sicurezza; quindi colpisce chi realizza/installa opere provvisionali non conformi

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 125

    Richiamato come standard di requisiti di sicurezza per i ponteggi; la mancanza di tali requisiti può integrare la fattispecie sanzionata dall'art. 159

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 122

    citato in relazione alla continuità normativa

    Ricondotto alla normativa previgente in tema di ponteggi e considerato di fatto sostitutivo di norme precedenti: evidenzia continuità e obblighi a carico delle imprese che realizzano ponteggi

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 2

    art. 2, comma 1, lett. b) e lett. d

    Riferimento alle definizioni di "datore di lavoro" e "dirigente" utilizzate dal ricorrente per sostenere la propria non riconducibilità; la Corte però sottolinea che la responsabilità può derivare dalla posizione di garanzia dell'impresa che ha realizzato il ponteggio, indipendentemente dalla qualifica formale invocata

  • cod. proc. pen. - art. 581

    Norma richiamata per l'ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata

  • cod. proc. pen. - art. 591

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamata in relazione alle conseguenze della genericità del motivo: la mancata correlazione con le argomentazioni del giudice di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso

  • cod. proc. pen. - art. 616

    Prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa

  • D.P.R. 5 agosto 1956, n. 164 - art. 16 (richiamato)

    art. 16 (richiamato in continuità normativa)

    Richiamato per evidenziare la continuità tra la previgente disciplina (art. 16 DPR 164/1956) e le norme attuali in materia di ponteggi

Massime di principio

  • Chi realizza o allestisce un ponteggio può essere ritenuto titolare di una posizione di garanzia e quindi civilmente e penalmente responsabile per la mancata osservanza dei requisiti di sicurezza, anche se agisce tramite società o come prestatore esterno: la qualifica formale (es. legale rappresentante) non esclude automaticamente la responsabilità.
  • La presenza di documentazione (es. progetto trasmesso) o il fatto che al momento del controllo non vi fossero lavoratori non esonerano in automatico dalla responsabilità: è necessario dimostrare concretamente l'idoneità tecnica, la conformità dell'opera e l'effettiva delega/trasferimento degli obblighi di vigilanza.
  • Per impugnare con successo una sentenza penale in cassazione è indispensabile argomentare in modo specifico e confrontarsi punto per punto con le ragioni della decisione impugnata; deduzioni generiche o aspecifiche comportano l'inammissibilità del ricorso (art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.).
  • In materia di sicurezza sul lavoro la giurisprudenza tende a dare ampia portata agli obblighi prevenzionistici e alla nozione di posizione di garanzia, estendendo responsabilità anche a soggetti che esercitano controllo o hanno realizzato l'opera pericolosa.
  • Chi ricorre rischia, in caso di inammissibilità senza giustificato motivo, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque, valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.