Cassazione Penale, Ordinanza n. 28719/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale che aveva negato l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e un precedente episodio definito con altra sentenza. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i reati avrebbero dovuto essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse conforme ai criteri di legittimità in tema di continuazione, avendo dato conto dell'assenza di un medesimo disegno criminoso per il distacco temporale tra i fatti e per la mancata dimostrazione di una preventiva programmazione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti per i quali l'imputato era stato condannato; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento, ma costituisce il titolo dei reati oggetto di conferma della condanna.
Disciplina del reato continuato; per il suo riconoscimento occorre l'unicità del disegno criminoso, da verificarsi tramite concreti indici sintomatici e non sulla base di un mero collegamento occasionale tra fatti.
Base normativa implicita della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un preventivo e unitario progetto criminoso, già presente nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali al momento del primo reato.
- La prova dell'unicità del disegno criminoso deve essere desunta da indici esteriori concreti, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità; la sola presenza di alcuni di tali indici non è sufficiente se i fatti successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
- La contiguità spazio-temporale o il nesso funzionale tra reati non bastano, di per sé, a fondare la continuazione quando il distacco temporale e le modalità dei fatti escludano una preventiva programmazione unitaria.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che miri, in sostanza, a una diversa valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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