Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25730/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un vice brigadiere dei Carabinieri che, dopo aver ricevuto una denuncia di furto presentata da una persona offesa, avrebbe riconvocato la persona indicata come autrice del fatto per redigere il verbale di identificazione ed elezione di domicilio. In tale contesto, secondo l'accusa e poi secondo la Corte militare di appello, l'agente avrebbe comunicato alla indagata, al di fuori di quanto consentito e fuori verbale, l'identità del denunciante, il suo numero di telefono e altri dettagli relativi alla denuncia, invitandola a contattarlo per una soluzione bonaria della vicenda in vista di una possibile remissione di querela. Il ricorrente ha censurato la riforma della sentenza assolutoria deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che: l'attività investigativa non era stata inerme né tardiva; il video era stato acquisito dallo stesso imputato; la persona indagata aveva fornito dichiarazioni contraddittorie sull'origine delle informazioni ricevute; la donna aveva comunque potuto conoscere l'identità del denunciante perché in possesso dei suoi documenti di identità e perché si era recata presso il supermercato, dove il titolare le avrebbe riferito dell'esistenza di videoriprese e dell'identità del denunciante; la pretesa condotta illecita sarebbe stata dunque priva di effettiva incidenza e non adeguatamente provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e completa la motivazione della Corte militare di appello, che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e affermato la responsabilità dell'imputato per la divulgazione non consentita di notizie riservate, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.m.p.

    È la norma incriminatrice ritenuta applicabile ai fatti: la Corte di merito e la Cassazione escludono che possa essere divulgata alla persona indagata l'identità della persona offesa o altri dati non compresi nel perimetro legale della comunicazione.

  • art. 161 c.p.p.

    La disposizione è interpretata in senso restrittivo: consente di comunicare solo le informazioni essenziali sul fatto oggetto di indagine, cioè norme violate, data e luogo del fatto, non l'identità del denunciante né i suoi recapiti telefonici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • La disciplina sulla comunicazione alla persona sottoposta alle indagini è di stretta interpretazione: l'operatore non può divulgare dati ulteriori rispetto a quelli espressamente necessari alla notifica o all'elezione di domicilio, specie se idonei a rivelare l'identità della persona offesa.
  • La divulgazione, fuori dai limiti legali e fuori verbale, dell'identità e dei recapiti del denunciante integra una condotta non consentita anche se l'interessato possa aver comunque appreso o potuto apprendere altrove alcune informazioni sui fatti.
  • La segretezza nella fase investigativa costituisce valore essenziale e la sua violazione può rendere penalmente rilevante il comportamento dell'operatore di polizia giudiziaria, soprattutto se la notizia riservata è stata acquisita formalmente con la denuncia.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta incida in modo significativo sui doveri funzionali dell'operatore di polizia giudiziaria e esponga la persona offesa a un rischio concreto di pressioni o ritorsioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.