Cassazione Civile, Ordinanza n. 15946/2026 del 24/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
La controversia
L’associazione impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2011 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, dopo aver disconosciuto il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e l’esenzione di cui all’art. 148 TUIR. L’Ufficio aveva contestato la mancanza di vari requisiti formali e sostanziali: registrazione dell’atto costitutivo, trasmissione del modello EAS, redazione del rendiconto/bilancio, effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. La CTR aveva confermato il diniego dei benefici fiscali e l’accertamento. In cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 5, l. 289/2002 e dell’art. 148, comma 8, TUIR, sostenendo che la registrazione dell’atto costitutivo non fosse requisito per la soggettività dell’ente e che, comunque, rilevasse solo per alcune agevolazioni e non per tutte; 2) violazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, perché l’associazione sarebbe stata esonerata dall’obbligo di modello EAS in quanto iscritta al CONI tra gli enti non commerciali; 3) violazione dell’art. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR e dell’art. 90, comma 18, lett. e), l. 289/2002, perché le clausole sulla democraticità e sul rapporto associativo sarebbero state irrilevanti o comunque rispettate in concreto; 4) violazione delle norme su accertamento e IVA/IRES/IRAP per il mancato riconoscimento dei costi sostenuti, da considerarsi almeno in misura forfettaria; 5) violazione dell’art. 38 c.c. per avere attribuito al legale rappresentante la responsabilità per i debiti tributari sulla base di elementi formali e non gestori.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo, rigettando gli altri. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative al disconoscimento del regime agevolato ASD, alla mancata trasmissione del modello EAS, alla valutazione della democraticità interna dell’associazione e alla responsabilità del legale rappresentante. Invece ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice il riconoscimento dei costi per l’accertamento dei maggiori ricavi: in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 10/2023 e della successiva giurisprudenza, anche nell’accertamento induttivo devono essere considerati i costi, almeno in via forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame limitatamente al capo accolto e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289
comma 5; comma 18, lett. e)
la Corte ritiene che la normativa sulle ASD richieda requisiti formali e sostanziali ulteriori rispetto al solo riconoscimento CONI; la registrazione dell’atto costitutivo rileva come elemento idoneo a conferire data certa e a supportare la prova della spettanza del regime agevolato per l’anno d’imposta contestato.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
comma 8; comma 3; commi 5, 6 e 7; lett. c) ed e)
le agevolazioni per gli enti associativi/non lucrativi dipendono non solo dalle clausole statutarie richieste, ma anche dall’effettivo svolgimento dell’attività in concreto; l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente.
art. 30 d.l. 29 novembre 2008, n. 185
il modello EAS è funzionale al riconoscimento dei requisiti fiscali degli enti associativi; la mancata trasmissione può rilevare come indice di decadenza o come innesco della verifica, ma non è di per sé sufficiente a fondare il diniego se non accompagnata dall’accertamento dell’assenza dei requisiti; l’esonero vale solo per ASD che non svolgono attività commerciale.
artt. 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati in relazione ai criteri di accertamento dei redditi e alla valutazione induttiva dei maggiori ricavi.
artt. 51 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati in relazione all’accertamento IVA e alla determinazione dei corrispettivi/costi nell’ambito della ripresa a tassazione.
nelle associazioni non riconosciute il soggetto che, nel periodo d’imposta, riveste formalmente la carica di legale rappresentante è normalmente riferibile alla gestione dell’ente e può rispondere dei debiti tributari nel periodo di investitura, salvo diversa indicazione.
l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.
Corte cost. n. 10/2023
nell’accertamento dei redditi da reddito presunto o induttivo occorre considerare i costi, anche in forma forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- L’accesso ai regimi fiscali agevolati degli enti associativi non dipende dal solo nomen iuris o dal riconoscimento formale dell’ente, ma richiede la prova dell’effettivo possesso e della concreta osservanza dei requisiti normativi richiesti.
- Quando l’amministrazione contesta la spettanza di un regime di favore, il contribuente deve dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell’agevolazione; la mera allegazione dello statuto o delle finalità associative non è sufficiente.
- Il modello EAS ha funzione di supporto al controllo fiscale degli enti associativi: la sua omissione non opera automaticamente come causa esclusiva di perdita del beneficio, ma può concorrere alla valutazione complessiva dei requisiti e della decadenza.
- La verifica della democraticità della vita associativa e dell’effettività del rapporto associativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche norme di diritto, non tramite una diversa lettura del compendio probatorio.
- Nell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi devono essere considerati anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli, eventualmente liquidati in misura forfettaria, così da evitare una tassazione del reddito lordo in contrasto con la capacità contributiva.
- Per le associazioni non riconosciute, la qualità di legale rappresentante nel periodo d’imposta può fondare la presunzione di gestione dell’ente e quindi la responsabilità per i debiti tributari nel medesimo periodo, salvo prova contraria.
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