Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15946/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)

La controversia

L’associazione impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2011 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, dopo aver disconosciuto il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e l’esenzione di cui all’art. 148 TUIR. L’Ufficio aveva contestato la mancanza di vari requisiti formali e sostanziali: registrazione dell’atto costitutivo, trasmissione del modello EAS, redazione del rendiconto/bilancio, effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. La CTR aveva confermato il diniego dei benefici fiscali e l’accertamento. In cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 5, l. 289/2002 e dell’art. 148, comma 8, TUIR, sostenendo che la registrazione dell’atto costitutivo non fosse requisito per la soggettività dell’ente e che, comunque, rilevasse solo per alcune agevolazioni e non per tutte; 2) violazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, perché l’associazione sarebbe stata esonerata dall’obbligo di modello EAS in quanto iscritta al CONI tra gli enti non commerciali; 3) violazione dell’art. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR e dell’art. 90, comma 18, lett. e), l. 289/2002, perché le clausole sulla democraticità e sul rapporto associativo sarebbero state irrilevanti o comunque rispettate in concreto; 4) violazione delle norme su accertamento e IVA/IRES/IRAP per il mancato riconoscimento dei costi sostenuti, da considerarsi almeno in misura forfettaria; 5) violazione dell’art. 38 c.c. per avere attribuito al legale rappresentante la responsabilità per i debiti tributari sulla base di elementi formali e non gestori.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo, rigettando gli altri. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative al disconoscimento del regime agevolato ASD, alla mancata trasmissione del modello EAS, alla valutazione della democraticità interna dell’associazione e alla responsabilità del legale rappresentante. Invece ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice il riconoscimento dei costi per l’accertamento dei maggiori ricavi: in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 10/2023 e della successiva giurisprudenza, anche nell’accertamento induttivo devono essere considerati i costi, almeno in via forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame limitatamente al capo accolto e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    comma 5; comma 18, lett. e)

    la Corte ritiene che la normativa sulle ASD richieda requisiti formali e sostanziali ulteriori rispetto al solo riconoscimento CONI; la registrazione dell’atto costitutivo rileva come elemento idoneo a conferire data certa e a supportare la prova della spettanza del regime agevolato per l’anno d’imposta contestato.

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    comma 8; comma 3; commi 5, 6 e 7; lett. c) ed e)

    le agevolazioni per gli enti associativi/non lucrativi dipendono non solo dalle clausole statutarie richieste, ma anche dall’effettivo svolgimento dell’attività in concreto; l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente.

  • art. 30 d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    il modello EAS è funzionale al riconoscimento dei requisiti fiscali degli enti associativi; la mancata trasmissione può rilevare come indice di decadenza o come innesco della verifica, ma non è di per sé sufficiente a fondare il diniego se non accompagnata dall’accertamento dell’assenza dei requisiti; l’esonero vale solo per ASD che non svolgono attività commerciale.

  • artt. 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati in relazione ai criteri di accertamento dei redditi e alla valutazione induttiva dei maggiori ricavi.

  • artt. 51 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamati in relazione all’accertamento IVA e alla determinazione dei corrispettivi/costi nell’ambito della ripresa a tassazione.

  • art. 38 c.c.

    nelle associazioni non riconosciute il soggetto che, nel periodo d’imposta, riveste formalmente la carica di legale rappresentante è normalmente riferibile alla gestione dell’ente e può rispondere dei debiti tributari nel periodo di investitura, salvo diversa indicazione.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.

  • Corte cost. n. 10/2023

    nell’accertamento dei redditi da reddito presunto o induttivo occorre considerare i costi, anche in forma forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • L’accesso ai regimi fiscali agevolati degli enti associativi non dipende dal solo nomen iuris o dal riconoscimento formale dell’ente, ma richiede la prova dell’effettivo possesso e della concreta osservanza dei requisiti normativi richiesti.
  • Quando l’amministrazione contesta la spettanza di un regime di favore, il contribuente deve dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell’agevolazione; la mera allegazione dello statuto o delle finalità associative non è sufficiente.
  • Il modello EAS ha funzione di supporto al controllo fiscale degli enti associativi: la sua omissione non opera automaticamente come causa esclusiva di perdita del beneficio, ma può concorrere alla valutazione complessiva dei requisiti e della decadenza.
  • La verifica della democraticità della vita associativa e dell’effettività del rapporto associativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche norme di diritto, non tramite una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Nell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi devono essere considerati anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli, eventualmente liquidati in misura forfettaria, così da evitare una tassazione del reddito lordo in contrasto con la capacità contributiva.
  • Per le associazioni non riconosciute, la qualità di legale rappresentante nel periodo d’imposta può fondare la presunzione di gestione dell’ente e quindi la responsabilità per i debiti tributari nel medesimo periodo, salvo prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.