Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento integrale, da parte dell'azienda sanitaria, delle prestazioni sanitarie rese da una struttura privata per gli anni 2010, 2011 e 2012. La struttura sosteneva che la ASL avesse applicato indebitamente lo "sconto tariffario" previsto da una norma limitata espressamente al triennio 2007-2009, chiedendo la restituzione delle somme decurtate. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provati i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e insussistente l'applicabilità dello sconto oltre il periodo indicato dalla legge. In appello, la ASL aveva insistito sull'erroneità di tale impostazione. La Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame, ritenendo mancante la prova di un valido rapporto di accreditamento regionale e di un accordo contrattuale idoneo a fondare la remunerazione, con conseguente rigetto della domanda anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: giudicato interno sulla sussistenza dell'accreditamento e dei contratti; violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova; erronea affermazione della necessità di un ulteriore provvedimento regionale di accreditamento provvisorio; erronea considerazione della stipula dei contratti rispetto alle prestazioni già rese; mancata considerazione della facoltà di integrazione probatoria dopo la rimessione della causa sul ruolo; travisamento della prova documentale; erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha ritenuto che sulla sussistenza sia dei contratti scritti sia dell'accreditamento si fosse formato un giudicato interno, perché tali circostanze non erano state specificamente contestate dalla ASL nei gradi di merito e, anzi, erano state sostanzialmente ammesse. Ha inoltre censurato la Corte d'appello per avere posto d'ufficio una questione di nullità/mancanza di requisiti senza rispettare il contraddittorio e senza consentire alle parti di svolgere attività istruttoria, secondo i principi elaborati sull'art. 101 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, per sostenere che la Corte d'appello avrebbe deciso su questioni coperte da giudicato interno o non devolute.
Usato per affermare il principio di non contestazione: fatti specificamente allegati e non contestati possono ritenersi pacifici.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, che non gravava sulla parte ricorrente per fatti non contestati.
Richiamato per il giudicato sostanziale e per sostenere la formazione del giudicato interno sui fatti non impugnati.
Richiamato in tema di giudicato interno formatosi sulle statuizioni non censurate.
Richiamato per la mancata impugnazione di capi della decisione di primo grado.
Richiamato con riferimento ai limiti dell'appello e all'onere di specifica censura.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
art. 111, comma sesto, Cost.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
La Corte richiama il dovere del giudice di provocare il contraddittorio e di consentire alle parti di svolgere anche attività probatoria quando rilevi d'ufficio una questione decisiva.
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere nuove prove in appello; la Cassazione osserva però che, quando il giudice solleva d'ufficio una questione, va consentita attività difensiva e probatoria nei limiti conseguenti.
Richiamato come domanda residuale di arricchimento senza causa, ma i relativi motivi restano assorbiti.
artt. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Le prestazioni sanitarie remunerate dal SSN richiedono, secondo la Corte, autorizzazione, accreditamento e specifici accordi contrattuali scritti con la struttura privata.
Interpretato nel senso che, per le strutture già convenzionate, opera un regime transitorio/automatico di accreditamento ex lege, in attesa dei provvedimenti regionali e dell'accettazione del sistema tariffario.
art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992
Riferito dall'ordinamento richiamato in sentenza all'accreditamento provvisorio per nuove strutture o nuove attività.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
Richiamato per ribadire che, in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento è sospeso.
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e amministrazione sanitaria, il diritto alla remunerazione delle prestazioni presuppone, in linea generale, un titolo abilitativo/autorizzatorio, l'accreditamento e la stipula di uno specifico accordo contrattuale scritto; tuttavia, quando tali circostanze risultino già pacifiche o non contestate, il giudice non può rimetterle in discussione d'ufficio senza rispettare il contraddittorio.
- Il giudicato interno si forma anche su fatti costitutivi non specificamente censurati in appello, soprattutto quando la sentenza di primo grado li abbia espressamente posti a base della decisione e la parte appellante non li abbia contestati in modo puntuale.
- Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi relativi a prestazioni sanitarie remunerate dal SSN: i fatti allegati e non contestati dalla controparte si considerano acquisiti al processo e non richiedono ulteriore prova.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile nullità o una questione mista di fatto e diritto idonea a incidere sulla decisione, deve provocare il contraddittorio e consentire alle parti di interloquire anche sul piano probatorio, non essendo sufficiente una mera comunicazione della questione.
- Nei rapporti di accreditamento sanitario transitorio/provvisorio delle strutture già convenzionate, l'ordinamento ammette una disciplina di passaggio ex lege, ma resta fermo che la remunerazione dipende comunque dalla sussistenza del quadro normativo e degli accordi previsti dalla legge, secondo una sequenza procedimentale vincolata.
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