Cassazione Civile, Sentenza n. 6846/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 2 dicembre 2014, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia, la quale aveva accolto il loro ricorso contro la cartella esattoriale relativa al contributo consortile dovuto per il 2008. Con il primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 8 del 2005, contestando la conclusione secondo cui tale disciplina non si applicava perché il Consorzio aveva presentato tempestivamente il piano di contribuenza. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che la CTR aveva affermato la debenza del contributo in ragione dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza senza uno specifico motivo di appello sul punto. Con il terzo motivo hanno denunciato violazione del R.D. n. 215 del 1933 e delle leggi regionali indicate in ricorso, contestando che il vantaggio per il fondo fosse stato desunto dalle opere di manutenzione eseguite sul territorio nel suo complesso, senza dimostrazione di un beneficio concreto e individuale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato, sebbene per una ragione diversa da quella indicata dalla CTR: ai sensi dell’art. 24 della L.R. Puglia n. 12 del 2005, il Consorzio del Gargano è escluso dall’applicazione della L.R. n. 8 del 2005. Il secondo è infondato perché non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide la domanda sulla base di un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati e di diverse argomentazioni di diritto, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto; nella specie, la CTR si è limitata a qualificare autonomamente la fattispecie. Il terzo è infondato: in assenza di contestazioni specifiche sulla legittimità del piano di classificazione e riparto o sull’inesattezza del suo contenuto, e non essendo contestata l’inclusione dell’immobile nell’area delimitata, permane la presunzione di legittimità della pretesa contributiva fondata sul piano e sul provvedimento di perimetrazione. Le contestazioni generiche circa l’assenza di beneficio non bastano: il consorziato deve allegare specificamente e provare l’inesistenza del vantaggio o l’inefficacia dei fatti costitutivi del credito. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a pagare al Consorzio 1.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, se dovuti. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24
Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall’applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit.
La disposizione regionale esclude il Consorzio del Gargano dall’ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 8 del 2005.
il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ma non ricorre tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l’esatta natura dell’azione, di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare – indipendentemente dall’iniziativa della controparte – la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all’esatta applicazione della legge
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre se il giudice oltrepassa le pretese o attribuisce un bene diverso da quello domandato; non ricorre quando, restando entro la domanda, il giudice qualifica autonomamente i fatti o applica una diversa argomentazione giuridica.
Ne consegue che nell’ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Se il contribuente contesta specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, viene meno la presunzione che giustifica l’inversione dell’onere probatorio e si applica la regola ordinaria: chi fa valere il credito deve provare i fatti costitutivi.
R.D. n. 215 del 1933, art. 11
Persiste quindi l’attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poichè in tal caso l’onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova
Quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e non sono specificamente contestati il piano di classificazione e riparto o la sua correttezza, la pretesa contributiva si presume legittima sulla base del vantaggio conseguito o conseguibile valutato nel piano; spetta al consorziato allegare in modo specifico e provare l’assenza del beneficio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando un contributo consortile è fondato sull’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e sul piano di classificazione e riparto, la presunzione di legittimità della pretesa e il correlato onere probatorio a carico del consorziato permangono se non sono contestati specificamente la legittimità del piano o l’inesattezza del suo contenuto.
- Il consorziato che, in tale situazione, neghi il beneficio derivante dalle opere di bonifica deve formulare una contestazione specifica e indicare e svolgere i mezzi di prova idonei a dimostrare l’assenza del vantaggio; contestazioni generiche non superano la presunzione fondata sul piano e sulla perimetrazione.
- La contestazione specifica della legittimità del piano di classificazione e riparto o dell’inesattezza del suo contenuto fa venir meno il presupposto della presunzione e dell’inversione dell’onere probatorio; torna allora applicabile la regola ordinaria dell’art. 2697 c.c., per cui chi fa valere il diritto deve provare i fatti costitutivi.
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, senza attribuire un bene diverso da quello domandato o decidere su una questione estranea al giudizio, fondi la decisione su un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati e su argomentazioni di diritto diverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7005/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7012/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2020 del 11/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →