Cassazione Penale, Ordinanza n. 35100/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, dopo la riqualificazione dell’originaria imputazione. La pena era stata determinata in un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione del consumo di gruppo della sostanza sequestrata. Con il secondo ha lamentato vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato o privo di adeguato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Il primo motivo è inammissibile: la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto provata la destinazione alla cessione a terzi della cocaina sequestrata, dalla quale erano ricavabili 65 dosi singole medie, ed escluso la tesi del consumo di gruppo; non risultavano certi i mandanti né erano stati indicati elementi sull’origine del finanziamento dell’acquisto. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva era stato giustificato con la caratura criminale dell’imputato, gravato da un precedente specifico e recente. La pena, collocata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiedeva una motivazione analitica ulteriore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; l’importo di quest’ultima non è ricavabile dal testo fornito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti
La codetenzione per consumo di gruppo non è punibile soltanto se è provato rigorosamente il preventivo mandato degli altri partecipanti, la destinazione esclusiva al consumo del gruppo e la partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari.
risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale
La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo, implicitamente fondata sui criteri dell’art. 133 c.p., è riservata al giudice di merito e non richiede una motivazione specifica e dettagliata; questa è necessaria quando la pena è prossima al massimo o comunque superiore alla media.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di . colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- La codetenzione di stupefacente per consumo di gruppo è non punibile solo quando sia rigorosamente provato che l’acquisto o la detenzione siano avvenuti su preventivo mandato dei partecipanti, in vista della ripartizione e del consumo esclusivo del gruppo, e con partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari.
- È inammissibile la doglianza che non si confronti adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata, quando questa abbia ricostruito sulla base delle risultanze istruttorie la destinazione dello stupefacente alla cessione e abbia escluso con argomenti specifici la prospettazione del consumo di gruppo.
- Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è adeguatamente motivato quando il giudice di merito esplicita gli elementi rilevanti, quali la caratura criminale e la presenza di un precedente specifico e recente.
- La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, riconducibile ai criteri dell’art. 133 c.p., non richiede una motivazione analitica; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria per una pena prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
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