Cassazione Civile, Ordinanza n. 10958/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale chiedeva il pagamento di contributi asseritamente non versati sulla voce di "indennità di camice", prevista dal contratto collettivo applicabile alle farmacie rurali. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione del titolare della farmacia, ritenendo che, poiché la dipendente aveva ricevuto in concreto il camice e il relativo lavaggio era stato curato dal datore di lavoro a proprie spese, nessuna indennità fosse effettivamente dovuta e quindi nessun contributo fosse esigibile. La corte territoriale aveva confermato tale impostazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente lamentava violazione e falsa applicazione delle norme sulla retribuzione imponibile e sul minimale contributivo, sostenendo che la base contributiva debba essere calcolata sulla retribuzione dovuta e non su quella effettivamente corrisposta; deduceva inoltre che il giudice di merito aveva confuso il concetto di imponibile contributivo con quello di minimale. In sostanza, chiedeva di accertare se l'indennità di camice, pur non erogata in concreto perché sostituita da prestazioni in natura, fosse comunque voce retributiva dovuta e quindi soggetta a contribuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini contributivi, occorre guardare alla retribuzione "dovuta" al lavoratore e non a quella di fatto erogata; perciò la mancata corresponsione dell'indennità non bastava a escluderne la rilevanza previdenziale. Interpretando la clausola del contratto collettivo integrativo regionale applicabile, la Corte ha rilevato che l'indennità sostitutiva camici/lavaggio costituiva un vero e proprio diritto del dipendente, dunque una voce retributiva da includere nella base imponibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione all'avviso di addebito. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione interpretativa esaminata.
Norme richiamate
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
"tutto ciò che il lavoratore riceve"
La base contributiva va determinata sulla retribuzione dovuta per legge o contratto e non su quella di fatto corrisposta; l'espressione è intesa come ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere.
art. 1, comma 1, l. n. 876 del 1986
Richiamata dall'ente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione nel testo della funzione interpretativa della Corte.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 173 del 1988 conv. in l. n. 291 del 1988
Richiamata dall'ente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione nel testo della funzione interpretativa della Corte.
art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
Stabilisce il minimale contributivo, cioè il limite minimo di retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi previdenziali, anche se la retribuzione dovuta fosse inferiore.
art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318 conv. in l. 29 luglio 1996, n. 402
Le clausole collettive non possono individuare la retribuzione dovuta in difformità da obbligazioni, modalità e tempi di adempimento definiti dagli accordi; le disposizioni operano anche ai fini previdenziali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Usato per decidere la causa nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo contributivo, la base imponibile si determina sulla retribuzione dovuta al lavoratore in base alla legge o alla contrattazione applicabile, non su quella effettivamente pagata.
- La mancata erogazione concreta di una voce retributiva non esclude, di per sé, la debenza contributiva se quella voce risulta comunque dovuta dal contratto collettivo.
- Quando occorre stabilire se una specifica indennità rientri nella base contributiva, il giudice deve interpretare il contratto collettivo applicabile per accertare il contenuto della retribuzione dovuta.
- Il minimale contributivo è un limite minimo inderogabile rilevante ai fini previdenziali, distinto dal tema dell'imponibile contributivo e non confondibile con esso.
- Le pattuizioni individuali o l'assetto concreto del rapporto non possono sottrarre all'imposizione contributiva somme che risultino dovute secondo il contratto collettivo applicabile.
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