Cassazione Civile, Ordinanza n. 28715/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che il contribuente avesse dimostrato la disponibilità, nei dieci anni precedenti, di redditi rilevanti, nonché di somme provenienti da eredità paterna e dalla vendita di immobili e partecipazioni sociali, idonee a giustificare le spese contestate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola percezione di redditi nel decennio antecedente senza verificare che tali somme fossero ancora nella disponibilità del contribuente nell'anno oggetto di accertamento, cioè nel 2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente non consiste soltanto nella dimostrazione dell'esistenza di ulteriori redditi esenti o assoggettati a ritenuta, ma anche nella prova della loro concreta disponibilità e della loro durata nel tempo, tale da giustificare le spese contestate nell'anno d'imposta. Poiché la CTR si era limitata a desumere dalla percezione di redditi nei dieci anni precedenti una mera plausibilità di risparmi accantonati, senza verificare la persistenza della disponibilità di tali somme nel 2007, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nell'accertamento sintetico la prova contraria del contribuente deve riguardare non solo l'esistenza di redditi ulteriori, ma anche la loro effettiva disponibilità e durata in relazione alle spese contestate nell'anno accertato
richiamato quale norma sulla ripartizione dell'onere della prova, posto a carico del contribuente per la prova contraria all'accertamento sintetico
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla presunzione e alla prova contraria nell'accertamento sintetico
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento sintetico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'individuazione di ulteriori redditi leciti, esenti o già tassati, ma deve dimostrare che tali somme erano effettivamente disponibili nel periodo d'imposta oggetto di accertamento e idonee a finanziare le spese contestate.
- La mera percezione di redditi in annualità anteriori non è sufficiente a superare l'accertamento sintetico se non è provata anche la persistenza, almeno in parte, della loro disponibilità nell'anno accertato.
- Il giudice di merito non può fondare l'esclusione della maggiore capacità contributiva su una semplice plausibilità dell'accantonamento di risparmi; occorre un accertamento concreto sulla provenienza, entità e durata del possesso delle somme invocate come giustificazione delle spese.
- Nel sistema dell'accertamento sintetico, l'onere della prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto con elementi specifici e riferiti temporalmente all'anno di imposta contestato.
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