Cassazione Penale, Sentenza n. 50312/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione ai fini di vendita di 41 DVD duplicati (art. 171-ter, comma 1, lett. c), L. n. 633/1941, capo A) e ricettazione art. 648, comma 2, c.p., capo B). Il ricorrente articolava sei motivi: 1) mancata prova della notifica della citazione per il giudizio di appello; 2) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A); 3) insufficienza della prova della destinazione alla vendita e della ricezione del materiale contraffatto; 4) errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; 5) errata applicazione della recidiva e mancata valutazione concreta dell'eccezione ai sensi dell'art. 99 c.p.; 6) mancata conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 e ss. L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notifica della citazione (1) e ha dichiarato fondato il motivo relativo alla prescrizione (2): il reato di cui al capo A) (art. 171-ter L. n. 633/1941, fatti del 14/03/2009) è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato; la pena relativa (2 mesi di reclusione e 400 euro di multa) è stata eliminata. Ha dichiarato non prescritta la ricettazione (capo B). Il terzo motivo (criticità probatoria) è stato ritenuto inammissibile per essere valutazione di merito non censurabile in Cassazione. Il quarto motivo è stato accolto: la decisione della Corte d'appello di non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è stata giudicata motivazionalmente illogica e la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su tale punto. Il quinto (recidiva) e sesto motivo (conversione pena) sono stati respinti come manifestamente infondati. In sintesi: annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione del capo A) ed annullamento con rinvio limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 62, n. 4 c.p.; conferma per il resto.
Norme richiamate
art. 171-ter, comma 1, lett. c), L. n. 633/1941
art. 171-ter, comma 1, lett. c), n. 633 del 1941
Reato di violazione della legge sul diritto d'autore contestato per detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE; ai fini della prescrizione si considera il massimo edittale previsto per il reato consumato prima dell'aumento per recidiva qualificata
art. 648, comma 2, cod. pen.
Ricettazione con riferimento alla speciale tenuità: la speciale tenuità ai sensi del comma 2 non costituisce autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante e non rileva ai fini del calcolo della prescrizione
art. 157, comma 1, cod. pen.
Regole per il calcolo della prescrizione; la Corte ha applicato i principi sul computo degli aumenti per recidiva rispetto al limite edittale del reato
Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'attenuante da parte della Corte d'appello fosse motivazionalmente illogica e ha disposto il rinvio per nuova valutazione
Disciplina dell'effetto della recidiva sulla determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello sulla recidiva purché motivata e non illogica
artt. 53 e ss. L. n. 689 del 1981
Norme sulla sostituzione e conversione delle pene: la richiesta di conversione è stata ritenuta manifestamente infondata per l'esistenza della causa di esclusione soggettiva prevista dall'art. 59 c.p.
art. 59, comma 1, lett. a), cod. pen.
art. 59, comma 1, lett. a),
Cause di esclusione per la conversione della pena: la ricorrenza di precedenti specifici può escludere la possibilità di misure sostitutive
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti di censura consentiti in sede di legittimità
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione citata per la requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi della norma
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata sul massimale edittale del reato consumato: gli aumenti per recidiva qualificata si applicano sul massimale del reato e non automaticamente sul termine di sei anni previsto per talune fattispecie; ciò può determinare l'estinzione del reato se il termine prescrizionale è già decorso.
- La speciale tenuità (art. 648, comma 2 c.p.) è una circostanza attenuante e non modifica il massimale ai fini del calcolo della prescrizione: non può quindi abbreviare il termine prescrizionale come se fosse una fattispecie autonoma.
- In Cassazione le questioni di fatto e le valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito sono sindacabili solo se affette da illogicità, contraddittorietà o manifesta violazione di legge; argomentazioni valutative ordinarie non sono riesaminabili.
- L'omessa o illogica motivazione con cui la Corte di merito rifiuta un'attenuante rilevante (es. art. 62, n. 4 c.p.) può comportare l'annullamento con rinvio per nuova valutazione, poiché il giudice di legittimità richiede coerenza logica nell'applicazione delle circostanze.
- La mancata trattazione di un motivo di appello da parte della Corte d'appello non è causa automatica di annullamento se il motivo è manifestamente infondato; tuttavia, se la mancata trattazione incide su aspetti non manifestamente infondati, può rendersi necessario il rinvio.
- La presenza di precedenti specifici e omogenei può giustificare l'applicazione della recidiva e l'esclusione di misure alternative o conversioni di pena; il giudice deve però motivare adeguatamente tale valutazione sul caso concreto.
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