Cassazione Civile, Ordinanza n. 25226/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un contribuente deceduto impugnavano l'avviso di accertamento e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposizione indiretta sulla successione, il valore di alcuni terreni compresi nell'asse ereditario, ubicati in un Comune campano. I ricorrenti sostenevano che i fondi dovessero essere considerati agricoli e privi di concreta edificabilità, richiamando il certificato di destinazione urbanistica, due perizie di parte e la mancanza di opere di urbanizzazione. Con il primo motivo deducevano violazione della disciplina sull'area fabbricabile, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo alla destinazione urbanistica industriale di progetto senza considerare la clausola del certificato secondo cui le aree agricole vincolate per insediamenti industriali conservano i caratteri della zona agricola fino all'insediamento degli impianti. Con il secondo motivo denunciavano vizio motivazionale, assumendo che il giudice d'appello avesse riconosciuto la vocazione agricola dei terreni ma, contraddittoriamente, avesse poi recepito una valutazione di mercato parametrata su valori similari, trascurando la stima di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si è uniformata ai principi consolidati secondo cui, ai fini dell'esclusione del sistema di valutazione automatica e della determinazione del valore venale, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione del bene nello strumento urbanistico comunale adottato, anche se non ancora approvato o attuato, essendo sufficiente l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria. Poiché i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del merito e delle prove, la censura non era scrutinabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
L'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; nel caso concreto la qualificazione urbanistica del suolo rilevava ai fini della valutazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione della norma sostanziale sulla definizione di area fabbricabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione può integrare nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina in materia di valore delle aree edificabili ai fini tributari.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Il sistema di valutazione automatica non si applica quando l'area è edificabile secondo la qualificazione urbanistica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini tributari, l'edificabilità di un'area va desunta dalla destinazione attribuita dallo strumento urbanistico comunale adottato, senza che sia decisiva l'assenza di approvazione regionale o di piani attuativi, poiché il valore del bene deve essere riferito al momento del trasferimento.
- Nella determinazione del valore venale di un terreno edificabile possono essere considerati il grado di attualità delle potenzialità edificatorie e gli ulteriori oneri di urbanizzazione, ma non è consentito negare la rilevanza della qualificazione urbanistica già impressa al suolo.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non sono ammissibili censure che si limitino a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
- La richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del merito della stima di un bene è estranea al giudizio di legittimità, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
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