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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25226/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un contribuente deceduto impugnavano l'avviso di accertamento e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposizione indiretta sulla successione, il valore di alcuni terreni compresi nell'asse ereditario, ubicati in un Comune campano. I ricorrenti sostenevano che i fondi dovessero essere considerati agricoli e privi di concreta edificabilità, richiamando il certificato di destinazione urbanistica, due perizie di parte e la mancanza di opere di urbanizzazione. Con il primo motivo deducevano violazione della disciplina sull'area fabbricabile, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo alla destinazione urbanistica industriale di progetto senza considerare la clausola del certificato secondo cui le aree agricole vincolate per insediamenti industriali conservano i caratteri della zona agricola fino all'insediamento degli impianti. Con il secondo motivo denunciavano vizio motivazionale, assumendo che il giudice d'appello avesse riconosciuto la vocazione agricola dei terreni ma, contraddittoriamente, avesse poi recepito una valutazione di mercato parametrata su valori similari, trascurando la stima di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si è uniformata ai principi consolidati secondo cui, ai fini dell'esclusione del sistema di valutazione automatica e della determinazione del valore venale, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione del bene nello strumento urbanistico comunale adottato, anche se non ancora approvato o attuato, essendo sufficiente l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria. Poiché i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del merito e delle prove, la censura non era scrutinabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini tributari, l'edificabilità di un'area va desunta dalla destinazione attribuita dallo strumento urbanistico comunale adottato, senza che sia decisiva l'assenza di approvazione regionale o di piani attuativi, poiché il valore del bene deve essere riferito al momento del trasferimento.
  • Nella determinazione del valore venale di un terreno edificabile possono essere considerati il grado di attualità delle potenzialità edificatorie e gli ulteriori oneri di urbanizzazione, ma non è consentito negare la rilevanza della qualificazione urbanistica già impressa al suolo.
  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non sono ammissibili censure che si limitino a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • La richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del merito della stima di un bene è estranea al giudizio di legittimità, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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