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Parere

Parere n. 1147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- e nei confronti della Città metropolitana di -OMISSIS- e della Regione -OMISSIS-, per l’ annullamento: a) della delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 88 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “approvazione del Piano urbanistico comunale (P.U.C.), della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e della sintesi non tecnica, ai sensi dell’ art. 3, comma 5 del Regolamento regionale di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011”, pubblicata in data 29/01/2024 sul B.U.R.C. Regione -OMISSIS-; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e/ o conseguenziale, se lesivo per gli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202401132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 88 del 29 dicembre 2023 di approvazione del Piano urbanistico comunale, della VAS e della sintesi non tecnica, nella parte in cui ha riclassificato l’area di proprietà dei ricorrenti da zona produttiva D2 a zona agricola E4.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari di un fondo di 2.242 mq sul quale insiste un manufatto abusivo già colpito da ordine di demolizione, hanno contestato la riclassificazione urbanistica dell’area operata con il PUC definitivo. Hanno dedotto: violazione della normativa regionale in materia di governo del territorio e partecipazione; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e partecipazione procedimentale. In particolare, hanno sostenuto che la destinazione D2 risultante dal PUC adottato fosse stata modificata in sede di approvazione definitiva senza adeguata istruttoria, senza specifica motivazione e senza consentire loro un nuovo apporto partecipativo. Hanno inoltre affermato che fosse pendente una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. 47/1985 e che tale circostanza impedisse la classificazione agricola dell’area.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o altre figure sintomatiche di eccesso di potere, non ravvisate nel caso concreto. La riclassificazione è stata ricondotta alla revisione dell’assetto territoriale e, secondo quanto chiarito dal Comune, alla correzione di un errore intervenuto nell’inserimento grafico dell’area nella zona D2, con ripristino della destinazione agricola già prevista dal previgente PRG. È stata ritenuta adeguata la partecipazione procedimentale, poiché il PUC era stato pubblicato, depositato per 60 giorni e sottoposto alla possibilità di presentare osservazioni; i ricorrenti avevano dichiarato di non essersi avvalsi di tale facoltà. Non è stato ravvisato un difetto di motivazione, in quanto le destinazioni delle singole aree, nell’ambito di uno strumento urbanistico generale, non richiedono una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali del piano. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un affidamento qualificato a una destinazione edificatoria non peggiorativa, non risultando convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune, giudicati favorevoli o altri fatti idonei a fondarlo. Quanto agli immobili, il Collegio ha valorizzato la loro abusività, l’ordine di demolizione non ottemperato, l’ampliamento accertato e l’assenza, secondo la ricostruzione comunale esaminata, di istanze di condono rilevanti.

Osservazioni

Motivo A - Istruttoria, motivazione e riclassificazione dell’area

La riclassificazione da zona produttiva D2 a zona agricola E4 non è stata ritenuta viziata da difetto di istruttoria, travisamento, illogicità o carenza di motivazione. Essa rientra nel potere comunale di revisione dell’assetto urbanistico e, secondo la ricostruzione accolta, ha corretto un errore grafico rendendo coerente il piano con la situazione urbanistica ed edilizia del fondo e con la destinazione agricola già prevista dal previgente PRG.

Motivo B - Disomogeneità delle destinazioni urbanistiche e proporzionalità

Non è stata dimostrata una manifesta irragionevolezza o contraddittorietà delle scelte pianificatorie. Il sindacato sulle scelte urbanistiche è limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e non consente di sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con quella del ricorrente.

Motivo C - Motivazione specifica e ponderazione degli interessi

La destinazione di singole aree nell’ambito di un piano urbanistico generale non richiede, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto all’illustrazione dei criteri generali tecnico-discrezionali posti a base del piano. Non è stato ravvisato un affidamento qualificato dei proprietari, ma soltanto una generica aspettativa a un’utilizzazione più proficua del fondo, recessiva rispetto alle nuove scelte urbanistiche.

Motivo D - Partecipazione procedimentale

La partecipazione è stata ritenuta adeguatamente garantita mediante pubblicazione dell’avviso di adozione, deposito degli atti per 60 giorni, pubblicazione sul sito istituzionale e possibilità per soggetti pubblici e privati di presentare osservazioni. La mancata partecipazione dei ricorrenti è dipesa da una loro scelta e non da omissioni dell’amministrazione.

Posizione edilizia del fondo e domanda di condono

Il Collegio ha valorizzato la documentata abusività dei manufatti, l’ordine di demolizione del 1999 non ottemperato, il successivo ampliamento accertato nel 2024 e la comunicazione della notizia di reato. La ricostruzione comunale secondo cui gli immobili non erano assistiti da istanze di condono rilevanti è stata posta a fondamento del rigetto delle contestazioni sulla destinazione urbanistica.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, Regolamento regionale n. 5/2011

    partecipazione e pubblicità nel procedimento di pianificazione; possibilità di presentare osservazioni

    La pubblicazione dell’avviso, il deposito degli atti e la possibilità di presentare osservazioni soddisfano gli obblighi partecipativi previsti nel procedimento di formazione del PUC.

  • artt. 2, 3 e 7 Regolamento regionale n. 5/2011

    La procedura di formazione del PUC richiede pubblicità, partecipazione, deposito degli atti e acquisizione dei pareri degli enti competenti.

  • art. 5 l.r. n. 16/2004

    È richiamato quale fondamento della partecipazione nel procedimento di pianificazione urbanistica.

  • artt. 3 e 23 l.r. n. 16/2004

    Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione alla formazione e ai contenuti della pianificazione; il Collegio non ha ravvisato la loro violazione.

  • art. 9 l. n. 1150/1942

    Richiamato dal ricorrente in materia di partecipazione e formazione dello strumento urbanistico, senza che ne sia stata accertata la violazione.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e motivazione non risultano violati, poiché il procedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato attraverso i criteri generali del piano.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, non essendo emerse illogicità o carenze istruttorie qualificabili come eccesso di potere.

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    I principi di motivazione, tutela della proprietà, buon andamento e imparzialità non impediscono la revisione delle destinazioni urbanistiche in assenza di un affidamento qualificato.

  • d.lgs. n. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sul territorio costituisce elemento del contesto territoriale considerato, senza determinare di per sé l’illegittimità della riclassificazione.

  • l. n. 47/1985

    Richiamata con riferimento alla domanda di condono dedotta dai ricorrenti; il Collegio ha recepito la ricostruzione comunale relativa all’abusività dei manufatti e all’assenza di istanze di condono rilevanti.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 8383 del 16 dicembre 2021

    Le scelte urbanistiche sono espressione di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili per manifesta irragionevolezza o illogicità.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1095

    Richiamata a sostegno del limite del sindacato sulle scelte di pianificazione urbanistica.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2016, n. 2221

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella pianificatoria dell’amministrazione, salvo vizi sintomatici di eccesso di potere.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 settembre 2023, n. 8325

    L’amministrazione può ridefinire anche le regole urbanistiche relative a una parte del territorio quando le precedenti risultino incompatibili con gli obiettivi della nuova pianificazione.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili soltanto quando risultino manifestamente irragionevoli, illogiche, contraddittorie o affette da altri vizi sintomatici di eccesso di potere.
  • Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione attribuita a una singola area non richiede, di regola, una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali che sorreggono il piano.
  • La partecipazione al procedimento di pianificazione è adeguatamente assicurata mediante pubblicazione dell’avviso, deposito degli atti e possibilità effettiva di presentare osservazioni; la scelta del proprietario di non partecipare non può essere imputata all’amministrazione.
  • La destinazione urbanistica pregressa non genera, in assenza di convenzioni, accordi, giudicati o altri specifici fatti costitutivi, un affidamento qualificato alla conservazione di una destinazione edificatoria o produttiva.
  • L’amministrazione può modificare la disciplina urbanistica di una parte del territorio, anche mediante correzione della rappresentazione grafica del piano, quando ciò sia diretto a renderla coerente con i criteri della pianificazione e con la situazione urbanistica ed edilizia accertata.

Riclassificazione urbanistica da zona produttiva a zona agricola

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro la delibera del Consiglio comunale n. 88 del 29 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Piano urbanistico comunale, comprensivo della VAS e della sintesi non tecnica. La controversia concerne la riclassificazione dell’area di proprietà, originariamente ricompresa nella zona D2, destinata ad attività produttive isolate, e successivamente classificata come zona E4, area agricola di particolare rilevanza agronomica.

Premesse urbanistiche ed edilizie

Il fondo, di 2.242 mq, ricade in un territorio interessato da classificazione sismica, vincolo paesaggistico e rischio vulcanico-zona rossa. Sul terreno insiste un capannone già sottoposto a sequestro nel 1999 per opere realizzate senza titolo edilizio. Con ordinanza n. 5 del 29 gennaio 1999 il Comune ne aveva ordinato la demolizione, ma il provvedimento non è stato ottemperato.

Un sopralluogo del 13 maggio 2024 ha rilevato la permanenza e l’ampliamento del manufatto. Il Comune ha quindi trasmesso agli organi competenti una comunicazione di notizia di reato per opere realizzate senza permesso di costruire, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.

Censure dei ricorrenti

I ricorrenti hanno sostenuto che la destinazione D2 risultante dal PUC adottato fosse stata modificata in sede di approvazione definitiva senza adeguata istruttoria, senza specifica motivazione e senza una nuova forma di partecipazione dei proprietari. Sono state dedotte violazioni della normativa regionale urbanistica, del regolamento regionale n. 5/2011, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 42 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, disparità di trattamento e mancata ponderazione degli interessi.

I ricorrenti hanno inoltre affermato che fosse pendente una domanda di condono presentata ai sensi della l. n. 47/1985 e che tale circostanza confermasse la vocazione produttiva dell’area e rendesse illegittima la riclassificazione agricola.

Procedimento di formazione del PUC

Il Comune ha pubblicato l’avviso di adozione del PUC e di avvio della partecipazione sul BURC n. 18 del 21 febbraio 2022. Gli atti, comprensivi del rapporto ambientale della VAS, sono stati depositati presso gli uffici comunali e resi disponibili per 60 giorni, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale.

Nel termine previsto sono state presentate 318 osservazioni, esaminate mediante relazione istruttoria e controdeduzioni. Il piano, integrato con le osservazioni accolte, è stato poi trasmesso alle amministrazioni competenti e alla Città metropolitana per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e ulteriori atti endoprocedimentali.

Valutazioni sulla discrezionalità urbanistica

Il Consiglio di Stato ha richiamato il consolidato principio secondo cui le scelte urbanistiche sono espressione di potere tecnico-discrezionale. Il sindacato di legittimità è quindi limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o di altre figure sintomatiche di eccesso di potere.

Nel caso concreto, la revisione dell’assetto urbanistico è stata ritenuta riconducibile all’esigenza di favorire uno sviluppo ordinato ed efficiente del territorio e di adeguare le destinazioni d’uso al nuovo quadro socio-economico locale. Il Comune ha inoltre spiegato che l’inserimento dell’area nella zona D2 costituiva un errore verificatosi durante l’iter di formazione del piano e che la successiva modifica aveva reso la rappresentazione grafica coerente con la situazione urbanistica ed edilizia del fondo e con la destinazione agricola già prevista dal previgente PRG.

Partecipazione e motivazione

La doglianza relativa alla partecipazione è stata respinta. Il procedimento aveva garantito pubblicità e possibilità di intervento a tutti i soggetti pubblici e privati. I ricorrenti avevano dichiarato di non aver presentato osservazioni, ma tale scelta non è stata ritenuta imputabile al Comune.

È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione. Nell’ambito di un piano urbanistico generale, la destinazione delle singole aree non necessita normalmente di una motivazione specifica e puntuale, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali, di carattere tecnico-discrezionale, seguiti nella redazione del piano.

Affidamento dei proprietari e situazione degli immobili

Il Collegio ha escluso che la precedente destinazione produttiva avesse generato un affidamento qualificato. Tale affidamento può rilevare, in particolare, in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune, giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o silenzio-rifiuto su domande di concessione. In assenza di tali elementi, il proprietario dispone soltanto di una generica aspettativa a un’utilizzazione più proficua del bene, recessiva rispetto alle nuove scelte urbanistiche.

La situazione edilizia del fondo è stata inoltre considerata incompatibile con la pretesa dei ricorrenti, alla luce dell’abusività dei manufatti, dell’ordine di demolizione non ottemperato, dell’ampliamento accertato e della comunicazione della notizia di reato. Il parere dà atto della diversa allegazione dei ricorrenti circa la pendenza di una domanda di condono, ma recepisce la posizione comunale secondo cui gli immobili non erano assistiti da istanze di condono rilevanti.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, ritenendo legittima la riclassificazione e non ravvisando violazioni della partecipazione, difetti di istruttoria o motivazione, né un affidamento qualificato dei proprietari, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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